Il dl n. 228/2021, convertito in legge n. 15 del 22 febbraio 2022 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022), meglio conosciuto come il “proroga termini” contiene diverse disposizioni di interesse per il Terzo settore.
Il riferimento è, in particolare, alla proroga del termine per lo svolgimento delle assemblee online e per l’uso degli strumenti di partecipazione delle società, imprese private, associazioni e fondazioni, alla proroga del termine per la trasformazione delle società di mutuo soccorso (Soms) in associazioni di promozione sociale (Aps) o in altra associazione del Terzo settore e del termine, in capo alle Onlus, per essere destinatarie del cinque per mille.
Ecco in dettaglio il contenuto di queste previsioni.
Svolgimento delle assemblee di società ed enti
Viene prorogato al 31 luglio 2022 il termine stabilito dall’art. 106, comma 7 dl n. 18/2020 per lo svolgimento delle assemblee online e l’uso degli strumenti di partecipazione, anche se non previste nello statuto, delle società, imprese private, associazioni e fondazioni.
Si rammenti che la possibilità per associazioni e fondazioni (comprese organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus) di svolgere l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli altri) gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza, è stata già prevista e prorogata al 31 luglio 2021 dal dl n. 183/2020 e dal dl n. 44/2021 e al 31 dicembre 2021 dal dl n. 105/2021.
Nello specifico, per tali soggetti è prorogato lo svolgimento, anche in via esclusiva, delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, unitamente all’esercizio del diritto di voto in via elettronica o per corrispondenza e all’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Società di mutuo soccorso
La conversione del “proroga termini” rinvia al 31 dicembre 2022 il termine entro cui le Soms, già esistenti alla data di entrata in vigore del dlgs n. 117/2017 (3 agosto 2017), possono trasformarsi in associazioni di promozione sociale o in altra associazione del Terzo settore senza devoluzione del patrimonio, intervenendo così sull’articolo 43, comma 1 del codice del Terzo settore).
Successivamente al 31 dicembre 2022, le Soms potranno volontariamente decidere di trasformarsi in Aps o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligate in tal caso a devolvere il patrimonio.
Le Soms che non optano per la trasformazione continuano a operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dall’art. 43 dlgs n. 117/2017 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota n. 12411 del 16 novembre 2020).
Fabbricerie
Il dl in questione estende poi alle fabbricerie la disciplina che il dlgs n. 117/2017 e il dlgs n. 112/2017 stabiliscono per gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Cinque per mille
Ancora ai sensi del dl n. 228/2022, le Onlus, iscritte all’anagrafe alla data del 22 novembre 2021, continueranno fino al 31 dicembre 2022 a essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal dpcm 23 luglio 2020 per gli enti del volontariato.
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione al registro unico nazionale del Terzo settore, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell’esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell’esercizio 2022 con le modalità stabilite dall’art. 3 del dpcm 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.
Associazioni sportive dilettantistiche
Il dl n. 228/2022 dispone inoltre per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza Covid-19 la proroga fino al 31 dicembre 2025 delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi.
Fondo per il contrasto della povertà educativa
È da ultimo previsto che le risorse del Fondo per il contrasto della povertà educativa possono essere spese, nel limite di 15 milioni di euro, fino al 31 dicembre 2022.
Fonte: Cantiere Terzo Settore