Le nuove disposizioni valide fino al 14 luglio allentano ulteriormente le misure restrittive, grazie al miglioramento del quadro epidemiologico su tutto il territorio nazionale. Nuove indicazioni su centri estivi, musei, luoghi culturali e sociali, attività sportive. Le indicazioni caso per caso.
Il Dpcm 11 giugno 2020 rappresenta il testo normativo nazionale di riferimento per questa nuova fase: le misure disposte sono in vigore da lunedì 15 giugno 2020 e saranno efficaci fino al 14 luglio 2020.
Previste diverse novità rispetto al precedente Dpcm del 17 maggio, confermando la possibilità di svolgere alcune attività prima vietate, sempre comunque nel rispetto dei protocolli o delle linee guida disposti per prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Proviamo qui a descrivere alcune fondamentali attività che caratterizzano gli enti non profit, evidenziando i cambiamenti rispetto alle settimane precedenti.
Le caratteristiche fondamentali del nuovo quadro normativo
Si ricorda che ad oggi è possibile spostarsi liberamente su tutto il territorio nazionale: dal 3 giugno scorso sono infatti venute meno le restrizioni di movimento anche fra una Regione e l’altra, e non è quindi più necessario giustificare gli spostamenti all’interno del territorio nazionale. Le singole Regioni potranno comunque, fino al 31 luglio 2020, disporre limitazioni degli spostamenti interregionali sulla base di un eventuale aggravamento del contagio nei loro territori.
Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l’estero permangono alcune limitazioni, disciplinate dall’art. 6 del Dpcm 11 giugno 2020.
Rimangono comunque le fondamentali misure generali di precauzione disposte dal Decreto legge 33 del 2020, ed in particolare:
il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale minima di un metro (e che poi può aumentare in relazione al tipo di attività che viene svolta) e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine) dove non sia possibile mantenere tale distanza.
Le prescrizioni appena menzionate si applicano a qualsiasi tipo di attività che si svolga con la presenza di due o più persone.
Le condizioni per far ripartire le attività
La condizione individuata dal Decreto legge 33 del 2020 per la ripartenza delle attività economiche, produttive e sociali è il necessario rispetto dei protocolli o delle linee guida disposti per prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.
Fra tali protocolli, importanza centrale riveste quello concluso fra il Governo e le parti sociali lo scorso 24 aprile 2020, il quale detta le misure essenziali per contrastare e contenere la diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro: tale documento è contenuto all’allegato 12 del DPCM 11 giugno 2020 e le sue disposizioni devono essere seguite anche dagli enti non profit che vogliano riprendere le loro attività.
Per quanto riguarda poi i protocolli di settore, fondamentali sono le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, allegate al Dpcm 11 giugno 2020. Esse si riferiscono a diverse attività, fra le quali alcune tipiche degli enti non profit (ad esempio i circoli culturali e ricreativi, le sagre e le fiere, le aree giochi per bambini), e il loro obiettivo è quello di fornire un quadro sintetico delle misure di carattere generale per permettere la ripresa della specifica attività in maniera compatibile con la salute e sicurezza dei lavoratori.
I protocolli nazionali e le Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome potranno essere integrate da ulteriori protocolli o linee guida regionali o provinciali, ai quali anche gli enti non profit dovranno prestare particolare attenzione: si ricorda infatti che le Regioni e le Province autonome possono, sulla base delle loro competenze, disporre ulteriori misure più o meno restrittive di quelle nazionali, in relazione al rischio epidemiologico presente sul loro territorio.
In assenza di indicazioni regionali o provinciali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida regionali o nazionali comporta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di tutela e sicurezza per le persone coinvolte.
Le attività per bambini e ragazzi nei centri estivi
Una delle più importanti attività che caratterizza molti enti non profit è quella svolta nei confronti dei bambini e dei ragazzi all’interno dei centri estivi.
Dal 15 giugno tali attività sono consentite, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida in materia, disposte dal Dipartimento per le politiche della famiglia.
Si fa riferimento ad attività organizzate durante il periodo estivo per bambini e adolescenti da 0 a 17 anni all’interno di nidi e spazi per l’infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi.
Le linee guida stabiliscono che i progetti possono essere realizzati anche da “enti del Terzo settore”, avvalendosi di educatori o animatori volontari, i quali dovranno essere specificamente informati e formati sui temi della prevenzione da covid-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e delle misure di igiene e pulizia.
Al fine di assicurare un’adeguata presenza di personale, potranno inoltre essere promosse forme di collaborazione con enti e progetti di servizio civile, per l’utilizzo dei volontari a supporto dei centri estivi.
Il gestore dell’attività deve elaborare uno specifico progetto che tenga conto di tutti gli aspetti messi in luce dalle linee guida, con l’obiettivo di contenere il rischio di contagio epidemiologico e di tutelare la salute delle persone coinvolte. Il progetto dovrà poi essere comunicato all’Azienda sanitaria locale (Asl) e al Comune nel cui territorio si svolge l’attività.
Le attività sportive
Altra attività che caratterizza un’ampia porzione di enti non profit è quella sportiva. Dal 12 giugno 2020 sono ammessi gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale (dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni), purché a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, così come sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti (professionisti e non professionisti) degli sport individuali e di squadra: la condizione per lo svolgimento di tali attività è il rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.
Dal 25 maggio è ripresa l’attività sportiva di base e l’attività motoria in generale svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, e in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio. Nelle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sono previste indicazioni specifiche per piscine e palestre. Importante è anche qui prestare attenzione alle specifiche normative regionali e provinciali eventualmente emanate in materia.
Dal 25 giugno 2020 sarà consentito lo svolgimento degli sport di contatto nelle Regioni e Province autonome, qualora ciò sia compatibile con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e nel rispetto delle linee guida dell’Ufficio per lo sport, in quanto compatibili.
Le attività dei centri culturali e sociali
Il Dpcm 11 giugno 2020 (art.1, lett. z) prevede la riapertura delle attività dei centri culturali e dei centri sociali, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di tali attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.
Gli enti locali devono inoltre individuare appositi protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, i quali dovranno comunque rispettare i principi contenuti nei protocolli nazionali ed in particolare essere conformi ai criteri elaborati dal Comitato tecnico-scientifico e contenuti nell’allegato 10 del Dpcm 11 giugno 2020. Nelle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sono inoltre previste indicazioni specifiche per i centri culturali e ricreativi.
Apposita menzione meritano i circoli anziani: il Dpcm 11 giugno 2020, a differenza dei precedenti, non prevede più l’espressa raccomandazione per le persone anziane di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità. Occorre sempre verificare che tale previsione non sia comunque ancora prevista dalle diverse normative regionali o provinciali. Nonostante l’evidente apertura disposta dalla normativa nazionale, gli enti non profit che coinvolgono persone anziane (over 65) come volontari o come utenti dovranno sempre valutare l’eventuale riapertura con attenzione, prudenza e senso di responsabilità, vista l’elevata letalità del Covid-19 in tali individui.
Manifestazioni pubbliche e spettacoli
Il periodo tardo primaverile ed estivo si caratterizza in tutta Italia per lo svolgimento di molte manifestazioni pubbliche (le cosiddette “sagre”), che hanno come obiettivo quello di promuovere l’aggregazione e la socialità fra gli individui e che molto spesso hanno come soggetto organizzatore un’associazione o in generale un ente non profit.
Il Dpcm 11 giugno 2020 (art.1, lett. i) consente lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica e nel rispetto delle distanze sociali e delle altre misure di contenimento: la previsione della “forma statica” sembra quanto meno ridurre di molto (almeno fino al 14 luglio 2020) la possibilità di organizzare tali iniziative, che molto spesso si caratterizzano invece per il loro carattere fortemente “dinamico”. Anche qui occorre sempre prestare attenzione a quanto prevedono le normative regionali o provinciali eventualmente disposte in materia.
Per quanto riguarda invece gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, si possono svolgere nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con un numero fisso di spettatori (1000 per spettacoli all’aperto, 200 per spettacoli al chiuso, con la possibilità per Regioni e Province di prevedere un diverso numero massimo in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi), nel rispetto dei protocolli o linee guida regionali o provinciali e in conformità ai criteri elaborati dal Comitato tecnico-scientifico e contenuti nell’allegato 10 del Dpcm 11 giugno 2020. Nelle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è prevista un’apposita sezione dedicata a tali eventi, rubricata “cinema e spettacoli dal vivo”.
Restano comunque sospese sino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche o locali assimilati, le fiere e i congressi, ed in generale gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza previste. Anche qui le Regioni e le Province autonome hanno la possibilità di stabilire una data diversa per la ripresa di tali attività, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.
Attività di musei e di altri istituti e luoghi della cultura
È confermata la riapertura dei musei e di altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e consentire quindi che i visitatori possano rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro. Ciò dovrà essere fatto tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, oltre che dei flussi abituali di visitatori, e dovranno essere rispettati i protocolli e le linee guida regionali o provinciali in materia. Nelle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è prevista un’apposita sezione dedicata ai “musei, archivi e biblioteche”.
I servizi sociali e la disabilità
Per quanto riguarda le attività svolte nell’ambito dei servizi sociali e della disabilità valgono le considerazioni fatte nell’articolo “Cautela e responsabilità: così gli enti non profit potranno ripartire”, a cui si rimanda.
Le riunioni degli organi sociali
Un ultimo cenno alle riunioni degli organi sociali degli enti non profit. Il Decreto legge n.33 del 2020, all’art.1, c.10, ammette in generale la possibilità di svolgere le riunioni, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le FAQ (domande frequenti) sul sito del Governo, aggiornate al 1° giugno 2020, consentono lo svolgimento delle assemblee in presenza di qualunque tipo di organizzazione collettiva, quindi anche delle associazioni e degli altri enti non profit.
Non vi è quindi dubbio che ad oggi sia ammessa la riunione in presenza anche dell’assemblea, sempre però a condizione che sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e in generale adottando tutte le misure per ridurre il rischio di contagio e tutelare la sicurezza e la salute degli intervenuti.
Appare comunque opportuno valutare con la massima attenzione e buon senso l’opportunità di riunire gli organi sociali in questo momento ancora delicato, preferendo (laddove possibile) lo strumento della videoconferenza (utilizzabile fino al 31 luglio 2020 anche per gli enti che non hanno disciplinato nel loro statuto tale modalità) e considerando che il Decreto “Cura Italia” ha spostato il termine per l’approvazione del bilancio al 31 ottobre 2020.
Sembra comunque ancora legittimo posticipare la convocazione dell’assemblea in presenza, al fine di tutelare il fondamentale diritto alla salute di coloro che sono chiamati ad intervenire.
Come ripartire: alcune considerazioni
Molti enti non profit si stanno chiedendo in questo periodo se e come ripartire con le loro attività istituzionali. Come detto in precedenza, per la ripartenza sarà anzitutto necessario rispettare i protocolli nazionali e regionali in materia di sicurezza, a cominciare dal protocollo per il contrasto del covid-19 negli ambienti di lavoro (contenuto all’allegato 12 del Dpcm 11 giugno 2020), il quale raccomanda ancora il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o comunque a distanza.
Non è però così semplice capire come applicare i protocolli di sicurezza adattandoli alle organizzazioni del terzo settore, la maggior parte delle quali si avvale in tutto o in parte di volontari. Come messo in luce nel contributo “Riaprire il terzo settore: come si applicano i protocolli di sicurezza”, è fondamentale in questa fase non lasciarsi travolgere dalla fretta di riaprire, in particolare laddove non vi siano le condizioni per farlo. Se non è ad oggi possibile ripartire è importante comunicare ai propri utenti e stakeholder il processo avviato e provare a ripartire gradualmente con le diverse attività, secondo un principio di progressività.
Indipendentemente dai protocolli adottati, è necessario inoltre investire con forza sulla formazione delle risorse umane impiegate, comunicando loro le misure messe in atto dall’organizzazione e responsabilizzando tutti gli individui coinvolti.
Il principio cardine che deve orientare i ragionamenti di un ente non profit che vuole riaprire le sue attività rimane ovviamente quello di poter garantire un adeguato livello di tutela e protezione della salute degli operatori (dipendenti e volontari) e in generale di tutte le persone coinvolte nell’attività: qualora ciò non sia possibile, l’attività è opportuno rimanga ancora sospesa. di Daniele Erler*
* Area Consulenza CSVnet – Cantiere terzo settore