Anche per il 2017, tutti gli enti destinatari del beneficio, possono procedere con la regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive per essere regolarmente iscritti negli elenchi dell’anno corrente.
In base all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, infatti, gli enti che “non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo” provvedono a trasmettere la domanda di iscrizione ovvero la dichiarazione sostitutiva entro il 2 ottobre, possono comunque accedere al contributo del cinque per mille sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti; in particolare:
– gli enti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti;
– gli enti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti;
– gli enti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.
In questi casi, l’accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 250 euro. La sanzione è versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115 (risoluzione n. 46 del 11/05/12 – pdf). E’ esclusa la possibilità di compensare l’importo della sanzione. I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data originaria di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione.