- L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per ciascun anno finanziario, trasmette al Ministero dell’Economia e delle Finanze, i dati occorrenti a stabilire gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.
- Le somme da stanziare per la corresponsione del cinque per mille sono iscritte in bilancio sull’apposito Fondo dello Stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti, sulla base degli elenchi predisposti dall’Agenzia delle Entrate, è effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i soggetti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
- L’ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell’erogazione delle somme allo stesso destinate, abbia cessato l’attività o non svolga più l’attività che ha dato diritto al beneficio.
- Ai sensi del DPCM del 23 luglio 2020 art. 11 comma 1, non sono erogate le somme d’importo complessivo inferiore a 100 euro.
A) Pagamento degli enti con contributo superiore a euro 500mila
L’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’elenco con le coordinate bancarie dei soggetti con contributo superiore a 500mila euro per i quali sono predisposti i decreti di pagamento:
Non è ancora disponibile il rendiconto con l’esito del buon fine dell’accredito.
Non possono più essere accettati mandati irrevocabili all’incasso dei crediti per gli enti in elenco.
Fonte: www.lavoro.gov.it