5×1000: proroga termini per lo svolgimento delle attività finanziate e rendicontazione

A partire dalla pubblicazione del D.L. n. 6/2020 e dei successivi D.P.C.M. con i quali sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono pervenuti a questa Direzione Generale diversi quesiti dagli enti beneficiari del contributo del cinque per mille circa la possibilità di prorogare il termine entro cui possono essere svolte le attività finanziate con i fondi del cinque per mille e, di conseguenza, la possibilità di prorogare il termine entro il quale deve essere assolto il relativo obbligo di rendicontazione concernente gli importi accreditati durante l’anno solare 2019 e imputabili agli anni finanziari 2017 o antecedenti.
Altri quesiti hanno riguardato, altresì, la possibilità di destinare le somme percepite per attività finalizzate a far fronte all’emergenza sanitaria in corso.
Il primo quesito ha formato oggetto di uno specifico intervento legislativo contenuto nell’art. 35 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Quanto al secondo quesito, sono stati forniti chiarimenti nel senso che possono essere considerate ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo del cinque per mille spese sostenute per far fronte all’emergenza sanitaria in corso solo se le stesse siano imputate ad attività rientranti nell’oggetto sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie.
Consulta il testo integrale della Nota n. 4344 del 19 maggio 2020, con i chiarimenti suindicati, al seguente link.
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