I soggetti ritardatari possono regolarizzare la loro posizione entro il 30 settembre 2016, inviando la documentazione integrativa e versando una sanzione di importo pari a 250 euro.
Si rammenta che possono partecipare (articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) al riparto delle quote del cinque per mille anche gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2016, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115 (risoluzione n. 46 del 11/05/12).
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data originaria di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione.
Ecco nel dettaglio cosa prevede l’istituto della “remissione in bonis”:
Gli enti del volontariato e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che sono interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2015 ma che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 9 maggio 2016, oppure che hanno correttamente presentato la domanda di iscrizione nel termini previsto ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro il 30 giugno 2016: devono trasmettere alla competente Direzione Regionale delle Entrate o Uffìcio del CONI, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, e la copia del documento d’identità del sottoscrittore e pagare contestualmente una sanzione di 250 euro.