5 per mille 2016: prossima scadenza 30 Giugno

5permille 2015

I legali rappresentanti degli enti di volontariato iscritti nell’elenco pubblicato devono spedire, entro il 30 giugno, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2016” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.
Questo è il modello di dichiarazione sostitutiva per gli enti del volontariato.

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono spedire sempre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione, sempre entro il 30 giugno tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; questa però deve essere inviata all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata.
Questo è il modello di dichiarazione sostitutiva per le associazioni sportive dilettantistiche.

Anche per l’anno finanziario 2016 possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115 (risoluzione n. 46 del 11/05/12 – pdf). I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data originaria di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione.

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