L’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per ciascun anno finanziario, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze, i dati occorrenti a stabilire gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.
Le somme da stanziare per la corresponsione del cinque per mille sono iscritte in bilancio sull’apposito Fondo dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti, sulla base degli elenchi all’uopo predisposti dall’Agenzia delle entrate, è predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i soggetti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale …;
L’ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti di aver cessato l’attività o di non svolgere più l’attività’ che da’ diritto al beneficio.
Ai sensi del DPCM 23 aprile 2010 art. 11 comma 7 non vengono erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro.
Pagamenti di elenchi forniti dall’Agenzia delle entrate
Elenco dei beneficiari di somme superiori a euro 500.000 inviato il 14 settembre 2015 agli uffici competenti per l’accreditamento
Visualizza elenco 5x1000_2013_pag_1
Elenco dei beneficiari di somme inferiori a euro 500.000 inviato il 22 ottobre 2015 agli uffici competenti per l’accreditamento
Visualizza elenco 5x1000_2013_pag_2
Precisazioni per gli enti non presenti in elenco
Gli enti che risultano nell’elenco dei beneficiari del cinque per mille pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate ma non presenti negli elenchi dei pagamenti effettuati, possono rivolgersi alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio per avere chiarimenti in merito alla loro posizione.
Raccomandazioni
Si invitano gli enti a verificare l’esattezza delle coordinate di accredito del 5 per mille e in caso di mancato accredito per problemi di IBAN comunicare le nuove coordinate esclusivamente alla sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate (non al Ministero del Lavoro). La Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate trasmetterà al Ministero un successivo elenco con le coordinate rettificate degli storni dei pagamenti non andati a buon fine.
Si ricorda che
le somme percepite vanno rendicontate entro un anno dalla data di erogazione (DPCM 23 aprile 2010 art. 12).
Il rendiconto, dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale del Terzo Settore, Divisione I, Via Fornovo 8, 00192 Roma dai soli enti che hanno percepito contributi di importo superiore o uguale a 20.000 euro, entro i 30 giorni successivi alla scadenza per la compilazione. Dovrà essere utilizzato il modello di rendiconto e le istruzioni contenute nelle linee guida del Ministero del Lavoro pubblicati sulla pagina principale del cinque per mille.