8xmille a diretta gestione statale, linee guida per la presentazione delle istanze

Le istanze per accedere alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

Possono essere presentate istanze con riferimento alle tipologie di intervento delle categorie: Fame nel mondo, Calamità naturali, Conservazione di beni culturali, Assistenza ai rifugiati.

Anche per l’anno 2019, le istanze attinenti alla categoria “Edilizia scolastica” non potranno essere presentate, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, commi 160 e 172, della legge 13 luglio 2015, n.107, che destina le relative risorse agli interventi di edilizia scolastica necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Modalità di presentazione delle istanze
Le istanze devono essere indirizzate a:

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – Servizio per le procedure di utilizzazione dell’otto per mille dell’Irpef,
con le seguenti modalità di presentazione:

raccomandata A.R. (fa fede il timbro di spedizione dell’ufficio postale);
consegna a mano presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Palazzo Chigi – Centro di accettazione – Via dell’Impresa, n. 89 (dal lunedì al venerdì: orario 8:00 – 19:30 – sabato: 8:30 – 12:30).
In caso di inoltro mediante raccomandata o consegna a mano è necessario trascrivere sulla busta la seguente dicitura “CONTRIBUTO OTTO PER MILLE DELL’IRPEF STATO – ANNO 2019”;
casella di posta elettronica certificata dedicata “ottopermille.dica@pec.governo.it”
Qualora l’istanza trasmessa per Pec non risulti accettata, per eccesso di capienza della casella di posta medesima, l’istanza potrà essere rinviata nell’immediatezza dei giorni successivi alla scadenza del 30 settembre allegando, oltre alla documentazione necessaria, anche il messaggio di mancata consegna.
Gli allegati a corredo della domanda inviati per posta elettronica certificata dovranno avere una dimensione massima per file di 10 Mb e un formato secondo le modalità previste dalla vigente normativa (preferibilmente pdf).
Inoltre, per ragioni connesse alla loro scadenza temporale, non potranno essere accettate istanze e documentazione inviate tramite servizi on line (es.: Dropbox, Wetransfer,    Jumbo mail etc.).
Le istanze devono essere redatte esclusivamente utilizzando il modello allegato al d.P.R. 76/1998 (allegato A).

Le istanze, dovranno essere datate e sottoscritte dal legale rappresentante o da un soggetto delegato (in tal caso occorrerà allegare l’eventuale delega su carta intestata dell’ente o associazione  senza marca da bollo).

Le istanze possono essere firmate digitalmente, ai sensi della normativa vigente.

Le istanze presentate dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti locali devono essere datate e protocollate.

I soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono presentare l’istanza in bollo (salvo i casi previsti dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) .

A corredo della domanda dovrà essere sempre trasmesso l’allegato B, compilato in ogni sua voce in quanto parte integrante dell’istanza stessa, datato e firmato dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico dell’intervento che, per i soggetti diversi dalle Pubbliche amministrazioni deve essere una professionista abilitato.

I professionisti abilitati che svolgono le funzioni di responsabili tecnici dell’intervento devono comunicare, oltre all’indirizzo e recapito telefonico, anche l’indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato come stabilito dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si evidenzia
La documentazione progettuale richiesta nell’allegato B (tavole grafiche, computo metrico, quadro economico, documentazione fotografica, etc.) deve essere completa di data e firma del legale rappresentante e del responsabile del progetto.
La documentazione progettuale non potrà essere anteriore ai due anni precedenti.
Non potranno essere accolte le istanze che fanno riferimento alla documentazione tecnica di istanze già presentate da oltre 2 anni o anche di più. La documentazione tecnica già agli atti dovrà essere validata dal legale rappresentante con apposita dichiarazione sottoscritta dallo stesso ed, in ogni caso, non dovrà essere antecedente al biennio precedente.
Per i richiedenti diversi dalla pubbliche amministrazioni e dagli enti locali si ricorda che la dichiarazione richiesta al punto g) del modulo 1), relativa al possesso di adeguate capacità finanziarie deve essere accompagnata dalla dichiarazione del proprio Istituto bancario;
Non saranno accolte istanze prive di tale dichiarazione o accompagnate da documentazione diversa da quella prevista (resoconto bancario o autodichiarazione del legale rappresentante).
Saranno escluse dal procedimento tutte le istanze rientranti nei casi previsti dall’art. 6-bis del d.P.R. 76/1998 (pervenute dopo il termine di scadenza – interventi non rientranti nelle categorie previste – sprovviste dei requisiti soggettivi ed oggettivi e della relativa documentazione probatoria).
Sono inammissibili le istanze con l’allegato B incompleto o non conforme, non firmato e non datato.
In relazione alla categoria “Conservazione di beni culturali”, saranno ritenuti ammissibili alla valutazione tecnica i soli progetti per i quali sia stata accertata la verifica dell’interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali) come indicato alla voce 13, punto 1, dell’Allegato B.

Per comprovare la qualifica dell’intervento come bene culturale non potrà ritenersi sufficiente che il bene rientri tra “le cose” di cui all’articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali in quanto, pur non essendo ancora intervenuta la verifica ex articolo 12, comma 2, sono comunque soggette alle disposizioni di tutela della Parte II del Codice fino a quando non sia stata effettuata la verifica stessa. Né rientra a tali fini l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori rilasciata dal Soprintendente, ai sensi dell’art. 21 del Codice dei beni culturali, anche se nelle premesse è indicato che il bene, oggetto dell’autorizzazione, è da considerarsi di particolare interesse. Occorrerà, pertanto trasmettere, la dichiarazione di verifica dell’interesse culturale sul bene oggetto della richiesta di contributo.

Per saperne di più
Moduli per la presentazione delle istanze
Otto per mille a diretta gestione statale
Servizio per le procedure i utilizzazione dell’otto per mille dell’IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio

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