Accordo Ministero della Giustizia e associazioni di volontariato

Il protocollo d’intesa è finalizzato ad una maggiore integrazione delle attività di volontariato con i servizi minorili e gli uffici di esecuzione penale esterna.
Il 9 giugno scorso, in occasione della X Assemblea Nazionale della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia tenutasi nel carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, il capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, Gemma Tuccillo, e la presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Ornella Favero, hanno firmato un protocollo d’intesa finalizzato ad una maggiore integrazione delle attività di volontariato con i servizi minorili e gli uffici di esecuzione penale esterna.
In particolare, il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità riconosce la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia quale interlocutore di riferimento per le scelte programmatiche che riguardano gli ambiti di intervento del volontariato nel settore della giustizia minorile e si impegna ad agevolare l’accesso e lo svolgimento delle attività dei volontari, in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna per i servizi minorili.
I due firmatari del protocollo d’intesa realizzeranno una mappatura e una banca dati delle agenzie di volontariato impegnate nel settore dell’inclusione e del reinserimento di persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, favoriranno la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività a beneficio della collettività, promuoveranno l’offerta di programmi di accoglienza residenziale per chi non può accedere a misure di comunità, svolgeranno un lavoro di sensibilizzazione della collettività in materia di misure e sanzioni di comunità.
Il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità e la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, inoltre, promuoveranno attività riabilitative e riparative, collaboreranno all’offerta di attività culturali, sportive e ricreative, promuoveranno l’accompagnamento nelle misure di comunità e nei rapporti con la famiglia. L’accordo di collaborazione ha efficacia per tre anni e verrà rinnovato con il consenso delle parti.
In particolare, l’articolo 1 dell’accordo prevede gli impegni reciproci come: favorire “attraverso le attività di programmazione, informazione e formazione, la piena integrazione di chi svolge attività di volontariato”, avviare una “progettazione congiunta di iniziative formative rivolte al personale dipendente e ai volontari”, far sì che “le attività del volontariato siano svolte previo confronto costante con gli operatori istituzionali in riferimento ad ogni attività proposta e secondo modalità e tempi concordati”, promuovere un canale di comunicazione efficace tra le due realtà e “individuare fondi di finanziamento, nazionali ed europei, per la realizzazione di eventuali sperimentazioni e per la diffusione di buone prassi”.
Programmazione congiunta all’art 2 e accordi regionali al 3, mentre l’articolo 4 riguarda gli aggiornamento normativi e il 5 fissa i criteri per la partecipazione a incontri periodici. Contributi al percorso trattamentale nell’articolo 6 in cui “Il Dipartimento si impegna a fornire precise indicazioni affinché, i funzionari dei Servizi Minorili e degli Uffici di esecuzione penale esterna raccolgano i contributi delle associazioni di volontariato, curando l’inserimento della documentazione utile nel fascicolo del singolo utente. Per favorire l’integrazione degli interventi nel percorso trattamentale del soggetto, di cui ciascun funzionario è titolare, i volontari impegnati sul singolo caso potranno partecipare agli incontri delle équipe trattamentali e nelle verifiche dei programmi di trattamento”.
L’articolo 7 riguarda i minori e definisce gli ambiti di intervento e di collaborazione: “vista la riconosciuta condizione di vulnerabilità del minore nell’impatto con il circuito penale, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla individuazione dei volontari, alla definizione delle modalità di supporto e di accompagnamento socio-educativo a salvaguardia della specificità della condizione del minore e nel suo superiore interesse. A tale proposito si sosterranno azioni locali di aggiornamento e di formazione integrata”.
Rapporti con altri enti e buone prassi nell’articolo 8, in cui “le parti si impegnano a promuovere ed agevolare altre attività di inclusione sociale, di concerto con ulteriori risorse e istituzioni del territorio, anche stipulando appositi protocolli e convenzioni”.
L’articolo 9 riguarda il Trattamento dei dati, con l’impegno, da parte dei volontari a “mantenere assoluta riservatezza rispetto alle informazioni ed alle situazioni di cui vengono a conoscenza, a tutela dei dati personali, delle esigenze di ordine e di sicurezza e di rispetto della legalità, ai sensi della normativa vigente”. Il decimo articolo regola l’inosservanza delle condizioni di autorizzazione, il comportamento pregiudizievole e l’inidoneità del volontario: “Qualora si rilevino casi di inosservanza delle condizioni di autorizzazione, dì comportamento pregiudizievole all’ordine e alla sicurezza, ovvero di inidoneità dell’assistente volontario al corretto svolgimento dei suoi compiti, i direttori dei servizi minorili e degli uffici di esecuzione penale esterna sospenderanno l’autorizzazione e ne chiederanno la revoca al Dipartimento che, previa istruttoria, con la partecipazione della Cnvg, provvederà all’emanazione del relativo decreto. Della revoca sarà messo a conoscenza il Magistrato di Sorveglianza e la stessa Conferenza nazionale”. Nell’articolo conclusivo, la durata dell’accordo che “avrà efficacia per 3 anni e verrà rinnovato con il consenso delle parti”.
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fonte: nonprofitonline.it

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