Per accedere al contributo otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale per l’anno 2020, le istanze per le categorie “Fame nel mondo”, “Calamità naturali”, “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” e “Conservazione dei beni culturali” potranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2020, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 per come modificato e integrato dal D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82.
Anche per l’anno 2020, le istanze attinenti alla categoria “Edilizia scolastica” non potranno essere presentate, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, commi 160 e 172, della legge 13 luglio 2015, n.107, che destina le relative risorse agli interventi di edilizia scolastica necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Fino al 2026 le domande inerenti la conservazione dei beni culturali sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, e 2 e 2 bis dell’articolo 21-ter, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
Possono presentare domanda le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro.
I richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali , nonché, nei casi previsti dalla legge, all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell’otto per mille, di cui all’articolo 8 – bis , negli ultimi cinque anni;
c) agire in base a uno Statuto che comprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all’articolo 2;
d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell’intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l’esecuzione dell’intervento;
g) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;
h) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione.
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