Si aggiunge un nuovo, fondamentale, tassello al completamento della Riforma del Terzo settore. In queste settimane di accelerazione sull’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), è stato pubblicato ieri 17 settembre in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul 5 per mille. Su oltre 40 decreti attuativi attesi, quindi, salgono a 18 quelli sinora adottati (mentre 5 sono quelli in via di elaborazione).
Il provvedimento appena pubblicato va a disciplinare le modalità e i termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo. Disposizioni anche sulle modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
Le disposizioni relative agli enti del Terzo settore entreranno in vigore dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Le principali novità rispetto al passato sono due:
– L’accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse (viene utilizzata la stessa modalità prevista per il 2X1000 per i partiti);
– L’innalzamento della soglia minima a 100 euro, sotto la quale non si procede alla erogazione del contributo.
Strumento molto diffuso per il sostegno alle organizzazioni non profit e non solo, prevede che per ciascun esercizio finanziario, una quota pari – appunto – al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche venga destinata a una serie di finalità.
Il decreto prevede una serie di indicazioni sul riparto dei fondi, erogazione del contributo, modalità di pagamento e obblighi da rispettare, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. Ecco intanto una panoramica su chi può accedere al beneficio e come.
A chi può essere destinato il 5 per mille?
- Sostegno agli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale, comprese le cooperative sociali ma escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Tale disposizione, come detto, si applicherà a partire dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico; fino a quel momento il contributo sarà erogato agli “enti del volontariato”, categoria che comprende le Onlus, le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali e provinciali, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, le cooperative sociali e i loro consorzi, le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art.10, c.1, lett. a) del Decreto legislativo 460 del 1997.
- Finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’Università tra cui università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca;
- Finanziamento degli enti della ricerca sanitaria destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute;
- Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- Sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, oppure di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Rimane possibile destinare il 5 per mille anche per la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e al sostegno degli enti gestori delle aree protette.
Come accreditarsi?
Gli enti interessati devono rivolgersi alle amministrazioni competenti, cui è demandato anche il controllo dei requisiti richiesti per l’iscrizione. In particolare al:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli enti del Terzo settore (quando sarà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore);
- Ministero dell’università e della ricerca, per gli enti della ricerca scientifica e dell’università;
- Ministero della salute, per gli enti della ricerca sanitaria;
- Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd);
- Agenzia delle entrate, per gli “enti del volontariato”, destinatari del contributo fino all’operatività del Runts.
Solo i Comuni sono esentati dall’accreditamento. È possibile, inoltre, accreditarsi per più finalità.
Tempi e validità dell’accreditamento
Al netto delle relative differenze specificate nel decreto, ogni 10 aprile le amministrazioni competenti per ogni categoria ammessa al finanziamento redigono l’elenco degli enti iscritti che hanno fatto richiesta di accreditamento, che viene pubblicato sul relativo sito entro il 20 aprile. C’è tempo, poi, fino al 30 aprile per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.
L’elenco aggiornato viene reso pubblico entro il 10 maggio.
Se nel tempo non ci sono modifiche dei requisiti richiesti, l’elenco pubblicato diventa permanente anche per gli altri anni. Ogni 31 marzo, infatti, ciascuna amministrazione pubblica l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi e puntualmente aggiornato. Nel caso di errori, il rappresentante legale dell’ente beneficiario ha 30 giorni di tempo per comunicare all’amministrazione competente eventuali variazioni o richieste di cancellazione.
Ammessi ed esclusi
La pubblicazione dell’elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi avviene sui siti delle amministrazioni competenti entro il 31 dicembre di ogni anno e poi trasmessi all’Agenzia delle entrate per il riparto. Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni, l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, completo dei relativi importi.
Cosa deve fare il contribuente per destinare il 5 per mille
Va compilata la scheda annessa al modello di Certificazione unica (730-1) oppure quella annessa al “Modello Redditi Persone Fisiche”. È possibile esprimere una sola scelta di destinazione.
Fonte: CSVnet