È ufficiale: dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid-19 (green pass) sono obbligatori nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Lo stabilisce il dl 127/2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021.
L’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato in luoghi lavorativi pubblici o privati, anche sulla base di contratti esterni.
In altre parole, lo stagista, il consulente, l’esperto e il volontario – per accedere e svolgere la propria peculiare attività in luoghi pubblici e privati in cui è svolta un’attività lavorativa – sono tenuti al possesso e all’esibizione del green pass. Questo riferimento espresso ai volontari è sicuramente di estrema rilevanza, dato che, sino all’emanazione di questo dl, i volontari non sono mai stati citati nei provvedimenti emergenziali adottati in merito al green pass.
Il provvedimento – oltre ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante questa estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde – rafforza anche il sistema di screening, prevedendo l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, d’intesa con il Ministro della salute.
Nello stesso decreto legge sono presenti disposizioni relative alla prossima revisione delle misure di distanziamento sociale e al sostegno dello sport di base.
Vediamo in dettaglio le misure.
Cosa cambia nel lavoro pubblico
Il decreto legge prevede che tutto il personale delle amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della certificazione verde. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Come detto, il possesso e l’esibizione, su richiesta, del certificato verde sono richiesti per accedere a questi luoghi di lavoro anche ai soggetti che lì svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato.
Sono i datori di lavoro a dover riscontrare il rispetto delle prescrizioni. Nello specifico, entro il 15 ottobre 2021 devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli sono effettuati, se possibile, all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. Il dl precisa inoltre che i datori di lavoro devono individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Il dl prevede che il personale interessato, se comunica di non possedere il green pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
Cosa cambia nel lavoro privato
Sono tenuti a possedere e a esibire, dietro richiesta, i certificati verdi, coloro che prestano attività lavorativa nel settore privato.
Come detto, il possesso e l’esibizione, su richiesta, del certificato verde sono richiesti per accedere a questi luoghi di lavoro anche ai soggetti che negli stessi luoghi svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato.
Al pari del lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover salvaguardare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre 2021 devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno posti in essere, preferibilmente, all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro individuano poi i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle possibili violazioni.
Il personale interessato, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina preordinata a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificato verde. In particolare, per dette imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Non sono previste conseguenze disciplinari e, al contempo, si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso contravvenendo all’obbligo di green pass.
Le altre misure
Presenti anche indicazioni per la revisione delle misure di distanziamento per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative e previsioni a sostegno allo sport di base.
In particolare, entro il 30 settembre 2021, in ragione dell’estensione dell’obbligo di green pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Comitato tecnico scientifico (Cts) dovrà esprimere un parere in ordine alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi in cui si svolgono attività:
- culturali,
- sportive,
- sociali e
- ricreative.
La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione dei successivi provvedimenti.
Inoltre, preso atto della pesante crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza sanitaria, il provvedimento prevede che le somme già trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi (art. 44 dl n. 73/2021) e non utilizzate entro il 15 settembre 2021 sono riassegnate, entro il 15 ottobre 2021, per il cinquanta per cento al “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” e per il restante cinquanta per cento al “Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale”.
Fonte: CantiereTerzoSettore