Le misure per la capienza dei luoghi per la cultura e lo sport

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 dell’8 ottobre 2021 il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 emanato dal Governo per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Il provvedimento disciplina la riapertura delle attività che a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19 hanno evidentemente subito le misure restrittive più severe.

In particolare, dall’11 ottobre, in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico, per teatri e cinema la capienza consentita è del 100% di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Sempre in zona bianca, per gli eventi sportivi non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 60% al chiuso.

Nelle sale da ballo e discoteche, invece, non può superare il 75% di quella massima autorizzata all’aperto e il 50% al chiuso.

L’accesso è comunque consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.

Gli eventi culturali

In relazione agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatralisale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto si prevede che:

  • in zona gialla, questi sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. La capienza consentita non può essere superiore al 50 % di quella massima autorizzata;

  • in zona bianca, l’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.

In ogni caso, per gli spettacoli all’aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori devono produrre all’autorità competente la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, e delle indicazioni stabilite nelle linee guida adottate.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di queste condizioni.

Il decreto legge prevede un inasprimento delle sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati dai gestori i nuovi limiti percentuali delle presenze rispetto alla capienza delle strutture. A partire dalla seconda violazione commessa in giornata diversa, infatti, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Riaprono sale da ballo e discoteche

In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida previsti.

L’accesso è concesso esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, con tracciamento dell’accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 % di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso.

Nei locali al chiuso in cui si svolgono le predette attività deve essere inoltre garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Le attività sportive

Riguardo la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali, si prevede che:

  • in zona gialla, questi sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. La capienza consentita non può essere superiore al 50 % di quella massima autorizzata all’aperto e al 35 % al chiuso;

  • in zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 e la capienza consentita non può essere superiore al 75 % di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 % al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Quando non è possibile assicurare il rispetto di queste condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Verifica del green pass nei luoghi di lavoro nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro

Il decreto legge n. 139 stabilisce che il datore di lavoro potrà chiedere di verificare il possesso del green pass in anticipo rispetto all’inizio del turno di lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato.

La mancata comunicazione al datore di lavoro del possesso della certificazione verde comporterà l’immediata sospensione dello stipendio del lavoratore che verrà, quindi, considerato assente ingiustificato.

Fonte: Cantiereterzosettore

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