Le società di mutuo soccorso (Soms) sono probabilmente tra gli enti del Terzo settore (Ets) su cui, dall’entrata in vigore della riforma, sono stati svolti meno approfondimenti di carattere giuridico. Eppure sono realtà che, soprattutto in alcuni territori, vantano una presenza storica significativa e, complice anche la riforma del 2012 (art. 23 del decreto legge 179/2012) intervenuta a variare la legge istitutiva del 1886, svolgono un ruolo non secondario nell’assicurare interventi assistenziali ai loro soci in campi socialmente “sensibili”.
Va poi ricordato che queste società ricadono nel ristretto novero degli enti di Terzo settore “di diritto”, in buona compagnia con associazioni di promozione sociale (Aps), organizzazioni di volontariato (Odv), imprese sociali, reti associative.
L’insieme di questi elementi, che narra del contributo restituito al contesto sociale ed economico da queste realtà, appare sufficiente a collocarle nel novero dei soggetti su cui mantenere una speciale attenzione informativa, che in questo contributo si concentrerà sugli adempimenti ai fini dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e sulla possibilità di accedere al contributo del 5 per mille.
Prima, tuttavia, diamo spazio ad una breve introduzione sulle caratteristiche e gli adempimenti cui sono state sinora assoggettate queste società.
Le caratteristiche delle società di mutuo soccorso
La legge istitutiva delle Soms è datata (si tratta della legge n. 3818 del 15 aprile 1886) ed è probabilmente a questa che si deve la loro natura giuridica “ibrida”, formalmente societaria ma sostanzialmente para-associativa.
Nascono come (e rimangono tuttora) enti senza fini di lucro, cui non è permesso svolgere attività di impresa ma solo attività assistenziali i cui destinatari siano i soci ed i loro familiari.
Il fabbisogno generato dall’esercizio delle attività “caratteristiche” deve essere assicurato nei limiti delle loro stesse disponibilità patrimoniali e finanziarie. La norma attuale, pur riformata nel 2012 per promuovere lo sviluppo delle attività assistenziali in materia sanitaria, mantiene l’elenco tassativo di attività esercitabili, tra cui quelle che possono essere sviluppate anche attraverso l’istituzione o la gestione di fondi sanitari integrativi (erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari per infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente ed erogazione di sussidi per spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni), alle quali si affiancano:
- l’erogazione di servizi di assistenza familiare (o di contributi economici) ai familiari dei soci deceduti;
- l’erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in gravissimo disagio economico e in assenza di provvidenze pubbliche.
A corollario di queste attività, le Soms possono promuovere attività di carattere educativo e culturale in materia di prevenzione sanitaria e per la diffusione dei valori mutualistici.
La legge istitutiva espressamente dispone che non possano svolgere attività diverse da quelle da essa elencate, prescrizione che, sommata al disposto di prevalenza della legge istitutiva rispetto al codice del Terzo settore (art. 42), non sembrerebbe poter avallare la praticabilità da parte delle Soms né delle attività di interesse generale difformi da quelle già individuate, né delle attività diverse, previste dagli articoli 5 e 6 dello stesso codice.
Le società di mutuo soccorso “regolari” sono iscritte nella sezione speciale del registro imprese dedicato alle imprese sociali. In caso di liquidazione, o al venir meno della forma giuridica, il patrimonio residuo, in subordine alla devoluzione ad altra società dello stesso tipo, è destinato ai fondi mutualistici. Tuttavia, grazie ad una norma transitoria introdotta dal codice del Terzo settore, le Soms che entro il 31 dicembre 2022 si trasformino in associazioni di promozione sociale (Aps) o altra associazione del Terzo settore, potranno conservare il patrimonio, in deroga alla devoluzione obbligatoria ordinariamente prevista.
Le Soms dopo l’avvio del Runts: quali adempimenti
Il Runts ha dedicato una speciale sezione (f) alle società di mutuo soccorso, cui andranno ad iscriversi quelle dotate di un duplice requisito concorrente:
- un importo annuale di contributi associativi non superiore a 50 mila euro;
- l’esercizio di attività che non coinvolgono la gestione di fondi sanitari integrativi.
Il tenore letterale della disposizione (art. 12 del decreto ministeriale 106 del 2020 e relativo allegato tecnico A) sembrerebbe assegnare all’ente una facoltà e non un obbligo di iscrizione (dunque apparentemente lasciando intendere che le Soms minori intenzionate a conservare l’iscrizione al registro imprese, possano farlo semplicemente evitando ogni iniziativa in materia).
Tuttavia questa deduzione non si ricompone con il quadro, da un lato, dei principi ordinamentali che individuano nell’iscrizione al registro unico un requisito necessario ai fini del conseguimento della qualifica di “Ets”, e dall’altro con la previsione di una deroga a tale presupposto dedicata alle società di mutuo soccorso diverse da quelle “minori”, ossia le Soms prive di almeno uno dei due requisiti sopra elencati. Soltanto per queste ultime è infatti espressamente stabilito che l’iscrizione al registro imprese (sezione “imprese sociali”) soddisfa il presupposto di iscrizione al Runts. Delle due, quindi, l’una: o le Soms sono Ets di diritto “a tutto tondo”, e dunque anche a prescindere dall’iscrizione al registro unico, se iscritte al registro imprese, oppure ciò che letteralmente sembrerebbe una facoltà di iscrizione è, per le società di mutuo soccorso “minori”, in realtà un vero e proprio obbligo funzionale al riconoscimento della qualifica di “Ets”. Sul punto sarebbe utile un chiarimento da parte delle autorità competenti.
Nelle more, sembra prudente immaginare che le Soms minori procedano con la richiesta di iscrizione al Runts.
Per l’iscrizione si tratta di presentare al registro imprese istanza di cancellazione della società per la conseguente iscrizione alla sezione f) del Runts.
Il registro imprese, ricevuta l’istanza, procede dandone informativa a mezzo pec all’ufficio del registro unico competente, il quale provvede ad iscrivere la Soms alla stessa data della cancellazione: la continuità dell’iscrizione, dall’uno all’altro registro, scongiura l’estinzione dell’ente e le conseguenze devolutive sul patrimonio. La richiesta di cancellazione è effettuata dal legale rappresentante o, su procura di questi, da intermediario telematico abilitato. Il decreto tuttavia prescrive l’intervento del notaio se si varia lo statuto, facendo intendere che la richiesta di cancellazione operi in sede contestuale con gli adempimenti connessi alla modifica stessa (circostanza che, in verità, non dovrebbe comunque retroagire a termini di prescrittività nella designazione del soggetto che chiede la cancellazione).
La sezione f) del Runts rappresenta, altresì, la destinazione naturale per l’iscrizione delle società di mutuo soccorso “minori” che ancora oggi siano prive del requisito di iscrizione alla sezione “imprese sociali” del registro imprese.
Si propone qui un riepilogo delle diverse situazioni che riguardano le Soms in relazione all’iscrizione al Runts:
- le Soms minori devono fare richiesta di cancellazione al registro imprese finalizzata all’iscrizione nella sezione f) del Runts; l’iscrizione è a cura di quest’ultimo, ricevuta la comunicazione pec del registro imprese;
- le Soms minori che ad oggi non siano ancora iscritte al registro imprese presentano richiesta di iscrizione nella sezione f) del Runts: ciò avviene a cura del soggetto legittimato (che sarà il notaio nel caso in cui l’ente sia dotato di personalità giuridica, sarà invece il legale rappresentante oppure il rappresentante della rete associativa di riferimento, delegato dalla Soms, nel caso in cui l’ente non sia dotato di personalità giuridica);
- le Soms che gestiscono fondi sanitari integrativi o che ricevono contributi associativi annuali superiori a 50 mila euro (quindi diverse da quelle “minori”) mantengono l’iscrizione al registro imprese (sezione “imprese sociali”). Per tali enti l’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nella sezione f) del Runts. È il registro imprese, in questi casi, a comunicare al Runts gli aggiornamenti operati dall’ente. I dati non contemplati dal sistema di iscrizione camerale e viceversa richiesti dal Runts (contatto telefonico e sito internet, l’adesione eventuale a reti associative, la dichiarazione di accreditamento al 5 per mille) sono integrati direttamente dalla Soms.
5 x mille: anche le Soms possono iscriversi già da quest’anno
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota n. 19447 del 21 dicembre 2021, ha sgombrato il campo dal dubbio sulla legittimità delle società di mutuo soccorso a concorrere al riparto delle somme del 5 per mille.
Secondo il Ministero sussistono le condizioni necessarie e sufficienti per la loro riconduzione nel novero dei soggetti concorrenti, e ciò sia per ragioni formali che sostanziali.
Ricordiamo che, in base al dpcm 23 luglio 2020, accedono al riparto tutti gli Ets, incluse le cooperative sociali, ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Il Ministero precisa che le Soms non solo non hanno natura di impresa sociale, a dispetto della formalità di iscrizione nella relativa sezione speciale del registro imprese, ma non dispongono neanche delle caratteristiche che di fatto hanno impedito a queste ultime di concorrere a loro volta, ossia la possibilità di distribuire gli utili.
Per questi motivi, le Soms iscritte al Runts o al registro imprese (sezione “imprese sociali”), potranno avanzare istanza di accesso al beneficio del riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere già da quest’anno.
Fonte: Cantiere Terzo Settore