CIRCOLARE CSV CROTONE DEL 22 GENNAIO 2018

AREA CONSULENZA E ASSISTENZA

PRIME INDICAZIONI DI DIRITTO TRANSITORIO RELATIVE AL CODICE DEL TERZO SETTORE. 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diffuso, il 29 dicembre scorso, una lettera direttoriale con la quale fornisce delle prime indicazioni transitorie in merito all’applicazione del Codice del Terzo Settore (CTS) entrato in vigore il 3 agosto 2017.
In particolare, rispetto al sistema del registro unico nazionale (RUN) del Terzo settore, l’articolo 53 del CTS prevede che entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso sia definita, tramite apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la procedura per l’iscrizione nel RUN. Le Regioni hanno centottanta giorni di tempo dall’entrata in vigore di tale decreto ministeriale per disciplinare i procedimenti di propria competenza riguardanti l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dal registro medesimo, rendendo operativo il registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.
In ragione di tale disposizione, il codice all’articolo 101 detta due norme particolarmente rilevanti con il fine di disciplinare il periodo transitorio intercorrente tra l’entrata in vigore del CTS stesso e l’operatività del RUN.
La prima disposizione, contenuta nel comma 2, stabilisce che fino all’operatività del RUN ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri ONLUS, nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS), continuano ad applicarsi le norme previgenti. Il comma 3 prevede, poi, che nelle more dell’istituzione del registro unico il requisito dell’iscrizione al RUN si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
Per dare uniformità di applicazioni di tali disposizioni su tutto il territorio nazionale, le prime indicazioni transitorie diffuse dal Ministero con la sopra menzionata lettera del 29 dicembre, trattano delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale e locali; per quanto riguarda, invece, le ONLUS si dovrà attendere l’esito di un lavoro congiunto con l’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, per le iscrizioni agli attuali registri delle ODV e delle APS continueranno a valere le norme in essere; tuttavia, ai fini della procedura di verifica dei requisiti necessari per l’iscrizione stessa sarà necessario effettuare una distinzione tra gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del CTS (entrato in vigore il 3/8/2017) e quelli che si sono costituiti successivamente a tale data.
Per gli enti costituiti prima del 3/8/2017 la verifica dei requisiti di iscrizione ai registri dovrà essere effettuata sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell’organizzazione; quindi eventuali difformità dello statuto alle norme del CTS, non possono essere, di per sé, motivo di rigetto della domanda poiché il codice stesso prevede per gli enti un termine di 18 mesi dall’entrata in vigore del CTS (3/8/2017) per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto.
Di contro, gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti ad adeguarsi fin dall’inizio alle disposizioni contenute nel CTS, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata. Ciò vuol dire che tutte quelle disposizioni che presentano un legame diretto con l’istituzione del RUN e la sua operatività, nel periodo transitorio non sono suscettibili di immediata applicazione.
Ad esempio, non essendo ancora operativo il RUN, non potrà trovare ancora applicazione la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica di cui all’articolo 22; non trovano immediata applicazione nemmeno gli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi di cui all’articolo 48. L’articolo 14 prevede per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni l’obbligo di adottare il bilancio sociale, da redigersi secondo linee guida da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pertanto, fino all’emanazione delle linee guida, si deve ritenere che l’adozione del bilancio sociale da parte degli enti del Terzo settore assuma carattere facoltativo.
Per altro verso, invece, si devono considerare immediatamente applicabili le norme che riguardano i requisiti sostanziali previsti per le ODV e le APS, quali quelle attinenti al numero minimo di soggetti; alla forma giuridica necessaria ai fini della costituzione; alla redazione del bilancio di esercizio, nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 13, rispetto a quest’ultimo punto si chiarisce che la mancanza della modulistica, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non esonera gli enti dall’obbligo di redigere il bilancio, vi saranno, semplicemente, differenti documenti utilizzati; la pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati. Tutte disposizioni che non sono in alcun modo condizionate dall’operatività del RUN.
Altra questione rilevante riguarda la denominazione sociale dell’ente e l’utilizzo degli acronimi ETS, ODV, APS. Per le ODV e le APS iscritte nei relativi registri, durante il periodo transitorio, non sorge alcun problema in ordine all’utilizzo dei relativi acronimi. Per le altre organizzazioni non rientranti nelle due tipologie sopra indicate o che non hanno la qualifica fiscale di ONLUS, il discorso cambia, poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, si acquisisce a seguito dell’iscrizione nel RUN (articolo 4, comma 1 del CTS), pertanto, l’acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
Per eventuali approfondimenti è possibile visitare il sito internet del Centro servizi per il Volontariato di Crotone, www.csvcrotone.it, il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Attuazione-Codice-del-terzo-settore-Circolare-di-diritto-transitorio.aspx ovvero contattare gli uffici del CSV di Crotone.

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