Ricordiamo agli enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d’imposta 2015 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012, che hanno tempo fino al 30 settembre 2015.
E’ l’ultimo giorno utile per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l’anno d’imposta 2015, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012.
Ai fini del perfezionamento dell’istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 258,00 nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento.
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e contestuale versamento della sanzione di EUR 258,00 tramite modello F24 con modalità telematiche.
La sanzione deve essere versata senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento.
Codici Tributo:
8114 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS.