#CuraItalia & Terzo settore: adempimenti, assemblee e versamenti

Un approfondimento tecnico in tre puntate a cura dell’avvocato ed esperto di legislazione non profit, Gabriele Sepio. I prossimi due focus verteranno sulle erogazioni liberali per finanziarie iniziative legate al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica e sulle previsioni di carattere finanziario e amministrativo per i settori di interesse generale.
Con il Decreto Legge “cura Italia” arrivano anche le indicazioni per il mondo del non profit, impegnato ora più che mai nelle attività di interesse generale a sostegno delle fasce più fragili della popolazione. In questa fase molti enti si trovano ad affrontare in prima linea l’emergenza, spesso con una riduzione dei volontari e delle risorse a disposizione. Proviamo a capire quali strumenti fornisce il D.L. pubblicato lo scorso 17 marzo e quali interventi ci si potrebbe aspettare con i prossimi provvedimenti per assicurare ulteriori risposte al non profit italiano.
I temi affrontati dal “cura Italia” possono essere ripartiti in tre macrocategorie. Innanzitutto ci sono i provvedimenti che incidono sulla gestione degli enti, proroga termini per assemblee, sospensione versamenti e adempimenti tributari e previdenziali. A questi si aggiungono le diposizioni che rafforzano la possibilità per gli enti di ricevere erogazioni liberali per finanziarie iniziative legate al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica nonché le previsioni di carattere finanziario e amministrativo per i settori di interesse generale in cui operano gli enti del terzo settore e con maggiori difficoltà di gestione in questa fase.
Vediamo quindi, nel dettaglio, prima di tutto quali sono i termini e le proroghe che interessano da vicino gli enti.
In base all’art. 35 del DL ci sarà piu tempo a disposizione per adeguare gli statuti alla Riforma del Terzo Settore e per convocare le assemblee per l’approvazione dei bilanci di Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali.Era fissato, infatti, al prossimo 30 giugno il termine entro il quale Onlus, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e imprese sociali avrebbero potuto adeguare gli statuti alle disposizioni introdotte dalla riforma del Terzo settore, con la possibilità di approvare le modifiche statutarie “inderogabili” con le semplici maggioranze dell’assemblea ordinaria. Si tratta di una semplificazione importante soprattutto per le Associazioni di grandi dimensioni (ad esempio, le reti a rilevanza nazionale) per le quali può essere molto difficoltoso, dal punto di vista pratico e organizzativo, raggiungere i quorum necessari per modificare lo Statuto. Tenuto conto dell’evidente impossibilità di convocare le Assemblee o i Consigli di Amministrazione nell’attuale situazione di emergenza, il decreto “Cura Italia” fa slittare il termine per poter ricorrere a questa semplificazione al 31 ottobre 2020 (art. 35 del D.L. 18/2020). Attenzione però. Il termine al 31 ottobre vale solo per ONLUS, ODV e APS che vogliono modificare i propri statuti con l’assemblea ordinaria. Per il resto è utile ricordare che non ci sono termini di scadenza per l’adeguamento al codice del terzo settore se non quelli che verranno indicati con il decreto sul nuovo registro che sta predisponendo il Ministero del Lavoro.
Altro aspetto importante riguarda l’approvazione di rendiconti e bilanci. In considerazione dell’emergenza sanitaria e al fine di semplificare gli adempimenti, queste scadenze vengono prorogate al 31 ottobre 2020. In questo modo, sarà possibile provvedere all’approvazione del bilancio nei Consigli di Amministrazione o Assemblee convocati, ad esempio, per l’adozione delle modifiche statutarie di adeguamento alla riforma del terzo settore, ottimizzando i tempi e riducendo gli oneri a carico delle organizzazioni.
Si tratta di scadenze che interessano la maggior parte degli enti non profit che fissano la data per l’approvazione del bilancio in 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, ossia entro il 30 aprile nel caso in cui questo coincida con l’anno solare in analogia con quanto previsto per le società. Nel caso delle Onlus, poi, la proroga è particolarmente importante perchè l’approvazione del bilancio entro 4 mesi è espressamente prevista dall’art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. In caso di inosservanza del termine, senza la proroga, l’effetto sarebbe stato la decadenza dei benefici fiscali.
Restano tuttavia incertezze sulle possibili proroghe per associazioni e fondazioni che non rivestano la qualifica di Onlus, ODV o APS.
Tenuto conto della situazione di emergenza, anche per gli altri enti non profit dovrebbe essere concessa la possibilità di rinviare l’approvazione dei bilanci: l’art. 35 del decreto-legge, tuttavia, nulla dice sul punto. L’unica semplificazione per questi enti, quindi, sembrerebbe essere rappresentata dalla possibilità di svolgere le riunioni in video-conferenza, anche se non previste dallo Statuto (art. 73, comma 4 del decreto). Si tratta però di una strada non sempre percorribile per gli enti di minori dimensioni, che spesso si avvalgono di volontari e non sono attrezzati per organizzare assemblee da remoto. In sede di conversione in legge del decreto, sarebbe quindi auspicabile un correttivo su questo aspetto estendendo la proroga a tutti gli enti non profit a prescindere dalla qualifica giuridica e dal tipo di registro in cui sono iscritti, integrando l’art. 35 del DL oppure l’art. 106 del DL che consente la proroga generale per le assemblee delle società.
Sul fronte tributario, va ricordato che a causa dell’emergenza sono sospesi tutti gli adempimenti (diversi dai versamenti) in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, che potranno essere effettuati entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni (art. 62 del DL). Tuttavia, un’altra difficoltà con la quale in questi giorni si scontrano gli operatori non profit è quella di ricostruire i termini per i versamenti: anche in questo caso, le ipotesi di sospensione e di rinvio delle scadenze variano a seconda della tipologia di ente e di attività. Proviamo a fare ordine tra le varie disposizioni.
La principale norma di riferimento è l’art. 61 del decreto legge, che contiene un elenco di soggetti per i quali sono sospesi fino al 30 aprile i versamenti di ritenute, contributi previdenziali/assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatorie, con possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 31 maggio (o in 5 rate mensili a partire da maggio).
Sospesi anche i versamenti di IVA di marzo, che potranno essere rinviati con le stesse scadenze. Scopo di questa concessione è sostenere quelle attività che risultano più drasticamente e direttamente travolte dall’emergenza: l’elenco è lungo e comprende organizzazione di eventi culturali, teatri, cinema, musei, attività sportive, ristorazione, attività di assistenza e di formazione. Sono espressamente ricomprese nel rinvio anche le Onlus, le ODV e le APS che operano nei settori di interesse generale dell’art. 5 del Codice del Terzo settore. Sospesi i versamenti anche per federazioni, associazioni e società sportive (che beneficiano per ritenute, contributi e premi assicurativi di un termine più lungo, potendo rinviare a giugno i pagamenti in scadenza fino al 31 maggio).
Potrebbe però sorgere il problema per quegli enti che esercitano attività di interesse generale, ma non hanno la qualifica di ONLUS, ODV o APS. Per questi soggetti, andrà verificato caso per caso se operino o meno nei settori specificati dall’art. 61 del decreto: vi rientrano, ad esempio, l’assistenza non residenziale ad anziani e disabili, la gestione di asili nido e centri di assistenza diurna per minori disabili, la gestione di musei, archivi e biblioteche, i servizi didattici e di formazione, la gestione di teatri, corsi ed eventi culturali.
Per evitare incertezze su quali attività rientrano nella sospensione quali restano fuori si possono prendere in considerazione i codici ATECO espressamente indicati dall’Agenzia delle entrate, nella Risoluzione n. 12/2020 uscita nei giorni scorsi. Per le organizzazioni che non fanno parte di questa casistica potrebbe essere comunque valutata l’applicazione dell’ipotesi di sospensione del successivo art. 62 del decreto, a condizione però che si tratti di soggetti titolari di partita Iva e che il volume di entrate sia inferiore a 2 milioni di euro.
Ci si chiede cosa accada invece ai tanti enti che non hanno la partita Iva e nemmeno svolgono un’attività espressamente tutelata dal decreto Cura Italia all’art. 61.
Tali enti, seppur operanti in settori di interesse generale, non sembrerebbero essere presi in considerazione da questo decreto emergenziale ai fini della proroga dei versamenti. È prevedibile sin da ora che le conseguenze di quest’epidemia avranno una portata che non conosce precedenti e, al fine di poter fornire una rete assistenziale sufficientemente solida, sarebbe opportuno un intervento legislativo anche su questo punto.
Ultimo punto riguarda gli adempimenti tributari.
La sospensione prevista all’articolo 62 sospende adempimenti tributari che hanno scadenza nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 e che slittano al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. La disposizione riguarda questa volta tutti, enti e società, senza alcuna distinzione e senza alcun limite di entrate. Tra gli adempimenti che rientrano nel periodo di sospensione anche la trasmissione del modello EAS con scadenza il 31 marzo che gli enti associativi devono presentare in caso di variazione dei dati già presentati. Resta ferma al 31 marzo invece la presentazione della Certificazione Unica da parte degli enti non profit. di Gabriele Sepio
fonte: ww.vita.it
 

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