Dopo i focus sulle nuove norme sulle erogazioni liberali e quello sugli adempimenti (vedi nelle correlate), ecco il terzo approfondimento curato dall’avvocato ed esperto di legislazione non profit, Gabriele Sepio.
Oltre alle misure riguardanti la proroga dei termini per gli adempimenti e le agevolazioni per chi effettua erogazioni liberali volte a contrastare l’emergenza COVID-2019 (vedi nelle correlate, il decreto Cura Italia ha introdotto alcune misure di sostegno che riguardano da vicino il mondo del Terzo settore. Si tratta, in particolare, delle agevolazioni volte a sostenere i lavoratori in questa fase di riduzione o interruzione delle attività, nonché di alcune specifiche previsioni indirizzate a settori particolarmente colpiti dall’emergenza, come le attività assistenziali, lo sport e le manifestazioni culturali. Vediamo quindi, nel dettaglio, quali sono le norme introdotte dal governo.
Misure a sostegno dei lavoratori del Terzo settore
Nel tentativo di arginare i devastanti effetti dell’emergenza epidemiologica in corso, il D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) ha introdotto una serie di misure a tutela dei lavoratori, applicabili anche ai dipendenti degli enti del Terzo settore.
Innanzitutto, l’art. 19 del decreto prevede per quei datori di lavoro che abbiano dovuto sospendere o ridurre l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica la possibilità di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, con alcune semplificazioni e deroghe rispetto alla disciplina generale.
Il trattamento di integrazione può essere richiesto dal 23 febbraio 2020, per un periodo massimo di nove settimane e comunque non oltre il 31 agosto 2020. Le domande possono essere presentate con procedure semplificate che bypassano la necessità di un accordo sindacale, mentre informazione, consultazione ed esame congiunto potranno essere eseguiti anche in via telematica entro i tre giorni successivi alla richiesta. La semplificazione dei termini opera anche con riguardo al procedimento amministrativo, per cui i datori di lavoro potranno presentare le richieste di accesso alla cassa integrazione salariale ordinaria o all’assegno ordinario speciale entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui l’attività lavorativa è stata sospesa o ridotta.
Il trattamento può essere concesso attraverso il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, previa istanza del datore stesso. Inoltre, considerato il carattere emergenziale della causale di ricorso ai trattamenti, l’ammissione alla cassa integrazione salariale prescinde dall’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, purché i destinatari risultino dipendenti dai datori di lavoro richiedenti al 23 febbraio 2020. Va precisato che l’INPS dovrà monitorare il costo di questi ammortizzatori e una volta raggiunto, in via prospettica, il limite di spesa prefissato, non prenderà in considerazione altre domande.
Sempre in ragione della situazione di emergenza, è poi prevista la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione ordinario per quelle aziende che si trovino già in cassa integrazione straordinaria (art. 20) o abbiano in corso assegni di solidarietà (art. 21).
Altra importante novità è quella prevista dall’art. 22 del decreto, che disciplina la possibilità di ricorrere in costanza del rapporto di lavoro alla Cassa integrazione in deroga, per i datori di lavoro del settore privato ai quali non si applichino le tutele previste in materia di sospensione o riduzione di orario. Tra i destinatari di questa misura, la norma fa espresso riferimento anche agli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Presupposto necessario è un accordo preventivo, anche telematico, con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio, accordo che non è richiesto ai datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Il trattamento, concesso con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data, per un periodo non superiore alle 9 settimane.
Affinché possa essere attivato tempestivamente, il trattamento viene concesso semplicemente attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS, previo invio da parte del datore di lavoro delle coordinate necessarie.
Con riferimento alle tutele dei lavoratori, vanno ricordate anche le misure a tutela dei genitori. Per far fronte alle difficoltà organizzative sofferte a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e di tutte le attività didattiche, il decreto attribuisce il diritto ad usufruire di un congedo speciale di 15 giorni, quando i figli sono di età non superiore ai 12 anni. In questo periodo i lavoratori si vedranno riconosciuta un’indennità pari al 50% della loro retribuzione (art. 23). Prevista anche la possibilità di ampliare i permessi retribuiti di cui alla L. 104/92, al fine di sostenere chi assiste una persona con grave disabilità (art. 24).
Potenziamento delle reti assistenziali e misure relative alle strutture per persone con disabilità
In ragione della situazione di emergenza, il decreto introduce alcune disposizioni che mirano a potenziare le reti di assistenza sul territorio, prevedendo in particolare la possibilità, in via eccezionale e provvisoria, di utilizzare le strutture assistenziali anche in deroga ai requisiti previsti ordinariamente per l’accreditamento (art. 3).
Alcune importanti misure riguardano poi i centri che svolgono assistenza in favore delle persone con disabilità (mediante interventi di carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario), la cui attività è sospesa al fine di prevenire i casi di contagio (art. 47).
Tuttavia, tenuto conto della necessità di garantire comunque l’assistenza nei confronti delle persone disabili, il decreto prevede innanzitutto la possibilità per l’Azienda sanitaria locale di attivare gli interventi sanitari non differibili, previo accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e purché l’erogazione delle prestazioni consenta comunque il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia.
Al fine di potenziare il sostegno domiciliare, vengono poi introdotte alcune misure a tutela dei caregiver: in particolare, l’assenza dal posto di lavoro di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non potrà costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione dell’assistenza.
Di particolare interesse, inoltre, la previsione secondo la quale le pubbliche amministrazioni possono attivare, nel periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività socio-assistenziali e dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone disabili, prestazioni di assistenza individuale domiciliare secondo schemi di “co-progettazione” (art. 48 del decreto), con una formulazione che richiama il modello di collaborazione pubblico-privato previsto per lo svolgimento delle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore.
Misure a sostegno del settore dello sport
Misure specifiche sono previste per il settore sportivo: le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche vedono sospesi fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I pagamenti potranno effettuarsi entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Viene inoltre espressamente attribuito ai lavoratori che collaborano con federazioni, enti, società e associazioni sportive dilettantistiche, un’indennità una tantum di 600 euro (nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020), proveniente dalla società Sport e Salute S.p.A., purché si tratti di rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020.
Misure a sostegno del settore della cultura
Tra i tanti settori che stanno vivendo un momento di forte stallo economico a causa della sospensione delle attività vi è sicuramente il settore della cultura ed è quindi anche qui che il decreto pone un supporto. Su questo fronte, il decreto Cura Italia prevede l’istituzione di due specifici Fondi per il sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo (per una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per il 2020). Con decreto del MiBACT, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto dovranno essere stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori in questione, tenendo conto anche dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento dell’epidemia.
Viene inoltre prevista la destinazione a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, nonché a sostegno dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore, della quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata”. Con decreto del MiBAC, di concerto con il MEF, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, verranno stabiliti i requisiti per l’accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari. di Gabriele Sepio
fonte: www.vita.it