Gli elenchi degli Enti del volontariato e delle Associazioni sportive dilettantistiche sono stati aggiornati ed integrati rispetto a quelli pubblicati il 14 maggio 2013 per eliminare duplicazioni, correggere dati anagrafici errati e per inserire enti riammessi a seguito della verifica di errori di iscrizione.
L’elenco degli Enti della ricerca scientifica e dell’università e quello degli Enti della ricerca sanitaria, quelli pubblicati il 14 maggio 2013 non hanno subito modifiche.
Per agevolare la consultazione degli elenchi é stato realizzato un motore di ricerca.
Elenco degli Enti del volontariato
L’elenco comprende gli enti individuati dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010: enti del volontariato, onlus di cui all’art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997.
Per comodità di consultazione l’elenco é stato diviso in due file.
Elenco degli Enti della ricerca scientifica e dell’Università
L’elenco comprende gli enti individuati dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010.
Elenco degli Enti della ricerca sanitaria
L’elenco comprende gli enti individuati dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010.
Elenco delle associazioni sportive dilettantistiche
L’elenco comprende le associazioni sportive dilettantistiche – individuate dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 – che sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Si rammenta che i contribuenti possono esprimere la propria scelta anche per il Comune di rispettiva residenza, per sostenere le attività di carattere sociale svolte (articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010).
Inoltre, a decorrere dall’anno finanziario 2012, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (Dl n. 98 del 6/7/2011 – pdf, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011).
Adempimenti successivi all’iscrizione
I legali rappresentanti degli enti del volontariato devono trasmettere, entro il 1 luglio 2013, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2013” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità. La dichiarazione va redatta su modello “Dichiarazione sostitutiva – Onlus ed Enti del volontariato” – pdf conforme a quello pubblicato sul sito. Alla dichiarazione sostitutiva va allegata, a pena di decadenza, copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive.
Le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere, entro il 1° luglio 2013 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco.La dichiarazione va redatta su modello “Dichiarazione sostitutiva – Associazioni Sportive Dilettantistiche” – pdf conforme a quello pubblicato sul sito. La dichiarazione, corredata – a pena di decadenza – del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’associazione che sottoscrive, va inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla struttura del CONI territorialmente competente.
Si ricorda che possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2013, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115. I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, 30 aprile per gli enti della ricerca scientifica e dell’università e quelli della ricerca sanitaria).