Proroga per gli adeguamenti statutari, ecco cosa cambia

Il decreto Semplificazioni sposta in avanti di un anno il termine. Quale impatto avrà questo ulteriore slittamento sull’avvio del Registro unico e sull’iter del processo di riforma? Facciamo chiarezza. di Gabriele Sepio
Con il DL Semplificazioni arriva la proroga per gli adeguamenti statutari con iter semplificato per gli enti che nel periodo transitorio assumono la qualifica di enti del terzo settore.
Si tratta, in particolare di organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e ONLUS iscritte nei rispetti registri, le quali, ai sensi dell’art. 66 del DL 31 maggio 2021 (già pubblicato in Gazzetta Ufficiale), potranno, fino al 31 maggio 2022, adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili del codice del terzo settore beneficiando di un inter semplificato. Più nello specifico potranno approvare le modifiche statutarie di mero adeguamento con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.
La proroga del termine, cosi come proposta nel DL Semplificazioni, sta generando una certa confusione tra operatori e tecnici del non profit specie perché, arrivando alla viglia dell’avvio del RUNTS avrebbe dovuto, a bene vedere, essere coordinata proprio con le procedure di iscrizione nel nuovo registro (vedi articolo di Antonio Fici su TERZJUS).
Iniziamo col dire che, a rigore, il termine di proroga non incide in alcun modo con i termini di operatività del RUNTS ma potrà offrire, per alcune tipologie di enti, un percorso accelerato per approvare in assemblea le modifiche statutarie. Il che, tutto sommato, è una notizia positiva, trattandosi della semplice estensione del termine per godere di un beneficio procedimentale.
Tuttavia alcune osservazioni sono d’obbligo. L’iter semplificato di approvazione dello statuto riguarderà principalmente enti che subiranno la c.d. trasmigrazione dagli attuali registri al Runts. Prendiamo il caso delle APS e ODV. Tali tipologie di enti potranno utilizzare la modalità semplificata di adeguamento statutario anche successivamente alla trasmigrazione e, piu precisamente, nel momento in cui l’Uffico del RUNTS dovesse chiedere, nei successivi 180 giorni dal ricevimento delle informazioni e dei documenti contenuti nel vecchio registro di appartenenza, eventuali informazioni o documenti mancanti. A quel punto l’ente avrà 60 giorni di tempo per inviare i documenti, e, dunque, anche lo statuto adeguato ai contenuti obbligatori del codice del terzo settore.
Dal momento che le richieste degli uffici del RUNTS potrebbero arrivare, nel termine massimo previsto dal decreto attuativo106 del 2021, anche intorno al mese di maggio del prossimo anno, sarebbe auspicabile ancorare il termine di scadenza per l’utilizzo dell’iter semplificato proprio alla scadenza dei 60 giorni eventualmente assegnati dall’Ufficio per consegnare lo statuto adeguato. In caso contrario vi sarebbe una evidente sperequazione per quegli enti che si vedessero recapitare richieste di modifica statutaria dopo il 31 maggio 2022.
Alla medesima conclusione si giunge osservando l’iter di iscrizione nel registro previsto dal DM 106 del 2021 con riferimento agli enti iscritti nell’anagrafe delle ONLUS. Per queste ultime infatti, come noto, il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione al RUNTS scadrà il 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’approvazione delle misure fiscali sottoposte al vaglio della Commissione europea. Alla data del 31 marzo vanno aggiunti ulteriori 60 giorni entro i quali l’Ufficio sarà tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti per la definitiva iscrizione nel Registro. Dunque, anche per tale tipologia di enti, volendo agevolarli nell’iter di accesso al RUNTS attraverso la proroga del termine per l’adeguamento statutario con modalità semplificata, potrebbe essere opportuno ancorare la scadenza proposta dal DL semplificazioni alle reali tempistiche previste dalla riforma.
Insomma ben venga la proroga di un termine che , dopotutto, amplia il tempo utile per fruire di un beneficio nell’iter di iscrizione nel nuovo registro del terzo settore, ma, vista la delicatezza del momento, è opportuno che gli interventi sull’iter della riforma siano coordinati tra loro fornendo indicazioni chiare ai tantissimi enti che si preparano ad avviare le procedure di iscrizione.
Tenuto conto della rilevanza del tema e la condivisibile attenzione da parte degli enti non profit alle scadenze per l’scrizione al RUNTS, proviamo a fornire qualche chiarimento in più sui nuovi termini di adeguamento statutario prendendo le mosse dalle domande più frequenti sul punto.
In che cosa consiste la proroga e quali enti sono interessati?
La proroga interessa solo APS, ODV e ONLUS iscritte nei rispettivi registri che potranno adeguare gli statuti alle regole del codice del terzo settore con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria. Per gli altri enti non profit che intendono iscriversi nel registro non ci sono deroghe speciali, e, dunque, potranno adeguare lo statuto utilizzando le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
Quali adeguamenti possono beneficiare dell’iter semplificato?
Si tratta dei soli adeguamenti alle disposizioni inderogabili previste dal codice del terzo settore. L’eventuale inserimento di clausole facoltative fa perdere il diritto all’iter semplificato. È sempre possibile approvare le modifiche con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
È vero che proroga del termine per adeguare gli statuti comporta anche lo slittamento dell’avvio del nuovo registro del terzo settore (RUNTS)?
Si tratta di due termini diversi che corrono in parallelo. Il termine di avvio del RUNTS è disciplinato all’art.30 del DM 106 e prevede l’indicazione della data di avvio del RUNTS in Gazzetta Ufficiale. Il termine di scadenza per gli adeguamenti statutari “semplificati” al 31 maggio 2022 permetterà, invece, agli enti, specie dopo l’avvio del RUNTS, di modificare il proprio statuto anche successivamente alla trasmigrazione dei dati nel nuovo registro del terzo settore. Quindi, ad esempio, anche nei 60 giorni successivi alla richiesta da parte degli Uffici RUNTS di integrazione delle informazioni e dei documenti in possesso dell’amministrazione, ivi inclusi eventuali adeguamenti statutari.
La proroga riguarda anche gli enti sportivi?
La proroga non è applicabile né lo è mai stata, agli enti sportivi iscritti solo al registro CONI. Potranno beneficiare dell’iter semplificato solo le ASD che oggi sono anche iscritte nei registri APS (sia in quelli regionali che nel registro nazionale gestito dal Ministero del Lavoro).
Fonte: www.vita.it

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