5 PER MILLE: Le novità delle linee guida per la rendicontazione

Fonte: NonProfitOnline

Le Linee Guida sulla rendicontazione del 5 per mille, pubblicate a metà luglio dalla Direzione Generale per il Terzo Settore del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, presentano notevoli differenze rispetto a quelle precedentemente pubblicate (dicembre 2010).
Sono rimasti fermi alcuni punti chiave, quali i termini di redazione (un anno, conteggiato a partire dalla fine del mese nel quale si sono ricevute le somme) e di invio, in caso di incasso pari o maggiore a 20.000 euro (la fine del mese successivo al limite massimo previsto per la redazione). Rammentiamo che l’obbligo di rendicontazione è per tutti i soggetti che ricevono il 5 per mille, indipendentemente dalla somma percepita.

In relazione alle novità, si segnala:

  1. possibilità di accantonare somme per un progetto specifico; in questo caso rimane l’obbligo per le altre spese di essere effettuate entro l’anno dal ricevimento delle somme, così come restano fermi gli obblighi di rendicontazione e di annotazione nello schema di rendiconto della quota destinata all’accantonamento. Detta quota deve essere comunque spesa entro 24 mesi dall’incasso del 5 per mille (viene quindi operata una sorta di deroga di ulteriori 12 mesi) ed entro lo stesso termine occorre redigere ed inviare un rendiconto supplementare che richiami quello precedente ed il fatto che si sta rendicontando la parte accantonata precedentemente segnalata.
    Esempio:
    Associazione Alfa riceve 25.000 € il 3 ottobre 2013.
    Il CD decide di accantonare 18.000 euro per la costruzione di un hospice.
    Entro il 31 ottobre 2014 l’associazione deve aver speso la parte non accantonata; entro il successivo 30 novembre 2014 deve inviare il primo rendiconto nel quale espone come ha speso 7.000 euro per i primi 5 punti dello schema di rendiconto e segnala al punto 6 dello schema che intende impiegare il resto della somma nei successivi 12 mesi, per i fini di cui sopra. Allega permessi di costruzione o preventivi di spesa relativi ai costi che intende supportare grazie a questi fondi.
    Entro il 31 ottobre 2015 delibera ed invia la rendicontazione completa, inclusi i costi per la costruzione dell’hospice.
  2. acquisto beni mobili registrati; Le organizzazioni che utilizzano (in tutto o in parte) le somme ricevute dal 5 per mille per l’acquisto di beni mobili registrati (autovetture, ambulanze) allegano alla rendicontazione (e inviano, se le somme totali ricevute sono superiori a 20.000 euro) una dichiarazione del rappresentante legale con la quale si esplicita che per l’acquisto di detti beni non si è fruito di alcun finanziamento pubblico. Le linee guida non esplicitano di quali finanziamenti si tratti, ma si ritiene che siano quelli:
    – di cui all’art 96, L 342/00;
    – di cui all’art 20, DL 269/03.
    Le linee guida non chiariscono se detta dichiarazione sia resa dal rappresentante sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
  3. risorse umane; in merito allo schema di rendiconto, si segnala che è obbligatorio allegare copia delle buste paga dei dipendenti (fino alla concorrenza della somma attribuita a questa voce) nel caso in cui le somme attribuite a questa voce superino il 50% dell’importo del 5 per mille ricevuto.
  4. data di imputazione dei costi; la data dalla quale si possono imputare i costi è quella di pubblicazione degli elenchi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e NON – come è stato finora – dalla data di pubblicazione degli stessi da parte (e sul sito) dell’Agenzia delle Entrate. Si segnala che finora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha mai reso noto la data di pubblicazione sul suo sito di detti elenchi.
  5. relazione descrittiva: nella versione precedente, la relazione descrittiva era obbligatoria solo nel caso in cui fossero state impiegate risorse nei punti 4 e 5 dello schema del Ministero. Nella nuova versione, invece, è sempre obbligatorio allegare al rendiconto detta relazione.
  6. invio della rendicontazione: la modalità di invio della rendicontazione è limitata a quella cartacea, e non è più possibile inviarla per posta elettronica certificata.
  7. alternativa allo schema: le Linee Guida ammettono la possibilità per le organizzazioni, in alternativa all’invio dello schema predisposto dal Ministero, di redigere un bilancio sociale (senza obblighi di forma né di contenuto), e di comunicarne al Ministero la pubblicazione sul proprio sito nei termini previsti. Nel caso non fosse pubblicato sul sito dell’ente, lo stesso deve essere inviato nei termini previsti al Ministero.

Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del “5 per mille dell’Irpef”

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