Tutti gli enti destinatari del beneficio, qualunque sia la categoria di appartenenza, possono procedere, entro il 30 settembre 2014, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell’ammissione al beneficio.
In base all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, infatti, gli enti che “non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo” provvedono a trasmettere la domanda di iscrizione ovvero la dichiarazione sostitutiva entro il 30 settembre, possono comunque accedere al contributo del cinque per mille sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti.
In particolare, possono regolarizzare la propria posizione:
– i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti;
– i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti;
– i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.
In questi casi, l’accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 258 euro. La sanzione è versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115. E’ esclusa la possibilità di compensare l’importo della sanzione.