Il 6 aprile scorso, è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Il decreto prevede che i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. L’entrata in vigore del decreto legislativo ha richiesto l’intervento del Forum del Terzo Settore nazionale e di CSVnet per un’interpretazione autentica della norma, considerato che in caso di inosservanza si rischia una sanzione amministrativa da 10mila a 15mila euro.
In questi giorni il Ministero della Giustizia ha emanato delle circolari ed ha chiarito che:
l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale da parte del “datore di lavoro” sussiste solo quando vi sarebbe l’instaurazione di un formale rapporto di lavoro. Nessun adempimento, dunque, è richiesto ad enti e associazioni di volontariato quando si avvalgono dell’azione gratuita e non remunerata dei volontari;
l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale da parte del “datore di lavoro” scatterebbe solo per i nuovi rapporti di lavoro e rimarrebbero comunque esclusi quelli già attivi alla data del 5 aprile 2014.