Prevista anche la messa a regime della disciplina dell’istituto del 5 per mille a partire dall’esercizio finanziario 2015, e la spesa annua di 500 milioni di euro.
La Legge del 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014, ha introdotto anche in materia di enti non commerciali alcune novità, la prima delle quali apporta alcune modifiche in materia di agevolazioni per le erogazioni in denaro fatte verso le ONLUS.
E’ infatti previsto un incremento da 2.065 Euro a 30.000,00 Euro dell’importo massimo per il quale spetta la detrazione IRPEF/IRES sulle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS e dei soggetti che svolgono attività umanitarie (1).
E’ innalzato a 30.000 Euro anche il limite dell’ammontare complessivo deducibile ai sensi dell’art. 100 comma 2 lett. h) del TUIR per le erogazioni liberali. Tale norma rileva non soltanto per i soggetti IRES, ma anche, ai fini IRPEF, per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali.
La seconda novità è invece in materia di tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali.
In forza della Legge di stabilità 2015 infatti aumenta retroattivamente la tassazione sugli utili percepiti da fondazioni ed enti non commerciali a partire dal 1 gennaio 2014 (2).
L’esenzione d’imposta, prevista fino ad oggi per il 95% degli utili percepiti, viene dunque drasticamente ridotta al 22,26% degli stessi. Gli utili distribuiti dal 1 gennaio 2014 divengono pertanto imponibili al 77,24%. È tuttavia stato riconosciuto un credito d’imposta pari alla maggiore IRES dovuta dagli enti, nel solo periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2014, in applicazione della disposizione introdotta dalla Legge di stabilità. Il suddetto credito potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 2018, nella misura del 33,33% annuo.
Infine la Legge di stabilità 2015 è intervenuta in tema di destinazione del 5 per mille dell’IRPEF.
La facoltà di destinare la quota del cinque per mille IRPEF in base alla scelta del contribuente, si applica dunque anche relativamente all’esercizio finanziario 2015 ed ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’annualità precedente (3).
Dopo le numerose proroghe, dal 2015 la destinazione del 5 per mille dunque viene messa a regime, con modalità analoghe a quanto previsto negli anni precedenti.
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(1) Cfr. Art. 1 commi 137 e 138 della Legge n.190/2014, che modifica gli artt. 15 e 100 del TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986.
(2) Cfr. Art. 1 comma 656 della Legge n.190/2014.
(3) Cfr. Art. 1 comma 154 della Legge n.190/2014.
Fonte
Dott. Francesco Licenziato
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