Terzo settore, la riforma è legge: ecco cosa prevede

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Un registro unico nazionale, un Codice del terzo settore, il riordino della disciplina anche fiscale, un nuovo impulso all’impresa sociale, l’istituzione del servizio civile universale, la nascita del Consiglio nazionale del terzo settore, la Fondazione Italia Sociale. In attesa dei decreti attuativi del governo, ecco i punti principali della legge delega.
ROMA – Una norma attesa da decenni, che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella vita del mondo del terzo settore, che si prepara ad acquisire un riconoscimento giuridico che fino a oggi gli è mancato. La legge delega votata in via definitiva dalla Camera dei deputati dà mandato al governo di mettere ordine e semplificare l’intero settore, definendone il quadro di azione, armonizzandone le norme con un Codice del terzo settore, prevedendo un unico Registro nazionale, rivedendo la normativa sull’impresa sociale, istituendo il servizio civile universale (aperto anche agli stranieri regolarmente soggiornanti). Sarà il governo, che avrà un anno di tempo dalla data di entrata in vigore, a dare attuazione effettiva a questi principi attraverso i decreti legislativi delegati. Ci sarà spazio, quindi, fino al giugno 2017.
UNA SOLA FAMIGLIA. I soggetti del terzo settore diventano parte di una stessa famiglia. E’ previsto che con Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
SEMPLIFICAZIONE. L’obiettivo dei decreti del governo sarà una drastica semplificazione, cominciando da una definizione civilista uniforme fino a un disboscamento delle tante norme in materia fiscale che si sono moltiplicate nel corso degli anni. Con la scelta di prevedere vantaggi fiscali solamente per alcune realtà giudicate meritevoli.
RIFORMA CODICE CIVILE. Viene dato mandato al governo di rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi, prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente.
CODICE DEL TERZO SETTORE. Il governo è chiamato al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente sugli enti del Terzo settore con la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle disposizioni e con indicazione espressa delle norme abrogate. Andranno individuate poi quelle attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, e il cui svolgimento costituisce requisito per l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa. Previsto anche che nella contabilità siano separate e distinte sulla base della loro finalizzazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE. Il governo dovrà riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale.
VOLONTARIATO. E’ previsto il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso. Parallelamente si prevede uno specifico riconoscimento e una valorizzazione per le organizzazioni di volontariato: in particolare nei decreti delegati andranno valorizzati i princìpi di gratuità, democraticità e partecipazione, e andrà favorita all’interno del Terzo settore “la specificità delle organizzazioni di soli volontari, comprese quelle operanti nella protezione civile, e le tutele dello status di volontario”.
IMPRESA SOCIALE. E’ prevista una revisione delle norme per facilitare e sostenere – secondo la visione del governo – una nuova imprenditoria sociale che si accompagni a quella esistente, prevalentemente di natura cooperativa, in grado di affrontare, con una finalità sociale, risposte ai tanti bisogni che oggi non trovano una risposta appropriata. L’impresa sociale viene fatta rientrare a pieno titolo nel complesso degli enti del terzo settore ed è definita come organizzazione privata che svolge attività d’impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che destina i propri utili prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti, e favorendo il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività. Sono previsti limiti più stringenti rispetto al testo che fu votato alla Camera riguardo alla remunerazione del capitale, la cui soglia coincide con quella prevista per le cooperative a mutualità prevalente. Viene escluso che la remunerazione possa essere applicata ai soggetti del libro I del codice civile.
CENTRI SERVIZI VOLONTARIATO. Si prevede la revisione del sistema dei Csv con una ridefinizione dei compiti a loro attribuiti, anche in riferimento alla loro governance e al principio, che viene affermato, della cosiddetta “porta aperta“, che garantisce maggiore democraticità. I Csv (che forniscono supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore) vengono finanziati stabilmente con le risorse della legge 266/1991 (prevista contabilità separata per altre risorse). Previsto il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il funzionamento dell’organo assembleare, con l’attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell’assemblea alle organizzazioni di volontariato. Sarà il governo a definire le forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna. I Csv non potranno procedere a erogazioni dirette in denaro o a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore.
TRASPARENZA E CONTROLLI. Il sistema di verifica non prevede alcuna istituzione di una nuova Authority ma affida i compiti più importanti in tal senso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Esso, nelle sue varie deliberazioni, dovrà avvalersi dell’aiuto di un nuovo organismo, il “Consiglio nazionale del Terzo settore” descritto come “organismo unitario di consultazione degli enti di Terzo settore a livello nazionale”. Tutti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo dovranno essere definiti in un decreto del Ministero del Lavoro da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore dei decreti delegati. Il ddl introduce anche per le associazioni e le fondazioni che svolgono attività di impresa con fatturati che andranno definiti, obblighi di trasparenza e di tenuta di bilancio e di informazione a terzi in base ai requisiti del libro V del codice civile. Per evitare lavoro nero e dumping si stabilisce che per partecipare agli appalti pubblici dovranno essere garantite ai lavoratori condizioni non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
SERVIZIO CIVILE. Nascerà il “servizio civile universale”, primo passo per arrivare all’obiettivo fissato dal governo di 100 mila volontari l’anno. Dopo lungo argomentare nel testo c’è il riferimento alla “difesa armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica” mentre fra i giovani che potranno partecipare ai progetti sono previsti anche gli stranieri regolarmente soggiornanti. Il servizio civile riguarderà giovani dai 18 ai 28 anni, italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, che saranno ammessi al servizio tramite bando pubblico. Quanto alle competenze, viene esplicitamente attribuita allo Stato la “funzione di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale”, prevedendo la “realizzazione, con il coinvolgimento delle Regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti di Terzo settore”. Viene però data la “possibilità per le Regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti di Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati”. Prevista attenzione alla trasparenza delle procedure di gestione e alla valutazione dell’attività svolta dagli enti accreditati, che dovrà riguardare anche i contributi erogati dal Fondo per il servizio civile. Viene stabilito anche che il governo dovrà procedere al “riordino e revisione della Consulta nazionale per il Servizio civile universale”, presentata come “organismo di consultazione, riferimento e confronto per l’Amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività tra tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento”.
NASCE IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE. Si avrà il superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di promozione sociale, con l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, presentato come “organismo unitario di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale”. La sua composizione dovrà valorizzare il ruolo delle reti associative di secondo livello.
FISCO.  Il ddl prevede la revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, legando tale definizione alle finalità di interesse generale perseguite dall’ente. Si prospetta dunque l’introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell’impatto sociale delle attività svolte dall’ente. Il senso è dunque quello di superare la “giungla” di norme fiscali attualmente in vigore e di mettere in piedi un sistema che premi – con vantaggi fiscali – solamente quelle realtà che effettivamente svolgono attività di utilità sociale. Prevista anche la riforma strutturale del cinque per mille.
FONDI ROTATIVI. Previsto un Fondo per sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale con il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore. Per l’anno 2016 la dotazione della sezione a carattere rotativo è di 10 milioni di euro mentre per la sezione a carattere non rotativo ci prevedono 7,3 milioni di euro. Da ricordare che nel luglio scorso con decreto del Ministero dello sviluppo economico è stato già istituito un altro fondo di garanzia rotativo per sostenere gli investimenti delle cooperative e delle imprese sociali.
FONDAZIONE ITALIA SOCIALE. Il ddl istituisce inoltre la Fondazione Italia sociale, con lo scopo di sostenere la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi, mediante l’apporto di adeguate risorse finanziarie (che nelle intenzioni del governo arriveranno soprattutto dai privati). In attesa dei privati, però, si parte con un contributo pubblico di un milione di euro.
RISORSE. Nel ddl approvato ci sono i 17 milioni per il Fondo rotativo per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Già attivo invece il Fondo per finanziamenti agevolati ad imprese e cooperative sociali grazie alla delibera CIPE che ha stanziato 200 milioni di euro. Nella legge di stabilità erano già stati approvati 140 milioni di euro per la piena applicazione della riforma nel 2016 e 190 milioni negli anni 2017 e 2018. Da ricordare anche che la riforma strutturale del cinque per mille può contare su 500 milioni annui. (ska)
Fonte Redattore Sociale

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