A partire da quest’anno le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.
La Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017 n. 302) prevede la possibilità di svolgere l’attività sportiva dilettantistica in forma di impresa (articolo 1, commi da 353 a 361): in questo modo nasce una nuova figura soggettiva, la società sportiva dilettantistica lucrativa (ssdl).
A partire da quest’anno, quindi, le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie previste e disciplinate dal Titolo V del Libro quinto del codice civile (articoli 2247 e seguenti): società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata.
Finora, l’attività sportiva dilettantistica poteva essere esercitata secondo uno degli schemi indicati dall’articolo 90, comma 17, legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003), e cioè:
– associazione sportiva priva di personalità giuridica
– associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato
– società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, a eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro (società sportiva di capitali dilettantistica senza scopo di lucro).
Lo statuto di tali società deve rispettare il dettato legislativo:
– prevedere nella denominazione o ragione sociale la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
– l’oggetto sociale dovrà prevedere lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
– gli amministratori non potranno ricoprire la medesima carica in altre società/associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata;
– sarà obbligatoria la presenza nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, un direttore tecnico che sia in possesso di un diploma Isef, o di laurea quadriennale in scienze motorie, o laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e attività motorie.
Le società sportive dilettantistiche lucrative pagheranno l’IRES sugli utili prodotti con aliquota ridotta al 12%.
Inoltre, le collaborazioni rese a favore delle società sportive dilettantistiche a scopo di lucro costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata continuativa e i relativi compensi costituiscono redditi da lavoro assimilati a quello di lavoro dipendente (tali collaboratori saranno iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS).
Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari e i compensi corrisposti agli sportivi dilettantistici continueranno ad essere detassati, con una soglia di esenzione che sale da 7.500 a 10.000 euro.
E’ previsto inoltre un credito di imposta per l’ammodernamento di impianti calcistici a favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, Lega Pro e Lega nazionale dilettanti. Il credito è pari al 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti fino ad un massimo di € 25.000. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio verrà emanato un decreto che individuerà le modalità di attuazione del credito.
Infine, è previsto un credito di imposta per tutti coloro che effettueranno erogazioni liberali per la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari. Il credito è pari al 50% delle erogazioni effettuate, fino a € 40.000, e nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.
fonte: www.nonprofitonline.it
http://www.fiscooggi.it
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