La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 185/2018 depositata in data odierna, si è pronunciata sui ricorsi presentati il 9 ottobre 2017 dalle Regioni Veneto e Lombardia sull’incostituzionalità di alcuni articoli del Codice del Terzo Settore che riguardano prevalentemente i Centri di Servizio per il Volontariato.
Le norme oggetto del ricorso sono gli Artt. 61, c. 2°, 62, c. 7°, 64, 65 e 72, quest’ultimo in relazione all’art. 73, del decreto legislativo 03/07/2017, n. 117 e sono relative all’ Organismo Nazionale di Controllo (ONC) ed alla sua composizione, alla definizione da parte dell’ONC del numero di CSV accreditabili che non prevedrebbe, secondo i ricorrenti, un sufficiente coinvolgimento da parte delle Regioni e ancora il finanziamento dei CSV, la previsione degli Organismi Territoriali di Controllo (OTC), nonchè il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.
La Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate sugli articoli che riguardano i CSV mentre ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», ma con riferimento al “…testo antecedente alle modifiche di cui all’art. 19 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105…”