TERZO SETTORE, “doppio binario” per gli enti non iscritti al registro unico nazionale.

LE PAROLE DEL NO PROFIT

Lo schema di decreto legislativo (atto Camera 417) di attuazione della legge 106/2016 – all’esame delle Camere per i pareri – contiene disposizioni di rilievo, per quanto attiene il regime fiscale degli Enti del terzo settore. Va detto che si qualificano Enti del terzo settore (Ets) solo quelli che risulteranno iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. E qui nasce la prima grande distinzione tra enti iscritti (Ets) e soggetti non iscritti nel registro che pure continuano ad applicare le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) e , come vedremo, anche le norme speciali. 
Il “doppio binario” continua anche in relazione ai regimi di determinazione del reddito d’impresa. In primo luogo, si osserva che accanto al metodo forfettario disposto dall’articolo 145 del Tuir l’articolo 80 dello schema di decreto legislativo ne presenta un altro, riservato agli Enti del terzo settore ma con percentuali di forfettizzazione dei ricavi tendenzialmente più basse. 
Inoltre, a differenza di quanto previsto dal Tuir, in base al quale possono applicare il regime forfettario sono gli enti ammessi alla contabilità semplificata – con un tetto massimo ai ricavi, quindi – nel nuovo testo non sono previsti limiti alla forfettizzazione. 

 

FONTE: Quotidiano Fisco - Il sole 24 Ore
AUTORE: Marta Saccaro
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