Le organizzazioni di volontariato potranno svolgere la loro attività anche dietro il pagamento di corrispettivi superiori alle spese purché ciò avvenga in via secondaria e strumentale. Le Odv, quindi, potranno finanziarsi non solo con le attività secondarie previste dall’articolo 6 ma anche con una parte delle attività di carattere generale di cui all’art. 5 del codice del terzo settore. È quanto prevede fra l’altro l’art. 24- ter del decreto legge fiscale 23 ottobre 2018 n. 119, la cui legge di conversione sta per essere pubblicata in G.U.
Il problema. L’art. 33, comma 3° del Codice del terzo settore, sulla base del dlgs 117/2017 prevedeva fino ad oggi, che per le attività di interesse generale prestate dalle organizzazioni di volontariato, le Odv potessero ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Tale previsione restringeva notevolmente quanto contemplato anteriormente all’emanazione del codice. A riguardo, deve ricordarsi, infatti, che ai sensi del Dm 25 maggio 1995, recante «Criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato», queste, prima della riforma potevano svolgere anche alcune attività tipiche dietro corrispettivo. La norma prevedeva, infatti, che l’ organizzazione di volontariato potesse svolgere «attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali […] verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. Le nuove norme di cui al dlgs 117/2017 rischiavano, di contro, di non consentire l’autofinanziamento delle attività delle Odv.
Le previsioni del nuovo art. 33. Con una importante modifica dell’art. 33 comma 3°, si concede d’ora in avanti alle Odv di svolgere attività di interesse generale che superino le spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle stesse, ma l’esercizio di tale attività deve essere «secondaria e strumentale nei limiti dell’art. 6» rispetto alle medesime attività esercitate esclusivamente sulla base di compensi che eguaglino i meri rimborsi spese. Ciò consentirà alle associazioni di volontariato di finanziarsi non solo attraverso l’esecuzione di attività diverse rispetto allo svolgimento dell’attività principale ma altresì svolgendo, con modalità lucrative, le attività specifiche dell’organizzazione di cui all’art. 5, seppure nel rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità. In altri termini, l’attività generale dovrà essere svolta prevalentemente secondo modalità non lucrative, mentre la modalità lucrativa potrà riguardare una parte (minoritaria) di attività finalizzata a sostenere economicamente l’attività non lucrativa. L’espresso richiamo ai criteri di cui all’art. 6 richiama, peraltro, il decreto del ministero del lavoro, annunciato dal comma 1 del citato articolo 6 (a questo punto da emanare quanto prima) che sancisce i limiti in cui possono essere esercitate le attività diverse da quelle generali perché tale rapporto costituirà anche il limite, all’interno delle attività generali, in cui le prestazioni delle Odv potranno essere esercitate con modalità economica.
Le altre norme modificate. Nell’art. 83, comma 1, relativo alla detrazioni e deduzioni (35%) per erogazioni liberali alle associazioni di volontariato, viene espunto il riferimento alle erogazioni in denaro. Conseguenza di ciò è che saranno deducibili, da parte del contribuente le erogazioni effettuate a qualsiasi titolo a favore delle Odv.
Con una modifica all’art. 77 poi, (dal quale viene espunto l’espresso riferimento agli «enti del terzo settore non commerciali) viene consentito di avvalersi dei «titoli di solidarietà» anche agli enti commerciali del terzo settore. Infine, con una modifica all’art. 79 viene consentito agli enti di mantenere la loro natura di enti non commerciali qualora i ricavi superino i costi di non oltre il 5% per al massimo due periodi d’imposta consecutivi.
di Luciano De Angelis