Adempimento obblighi di trasparenza e pubblicità e utilizzabilità dei portali digitali da parte degli enti del terzo settore

Legge 4 agosto 2017 n. 124 art. 1 commi 125 e ss. – Adempimento obblighi di trasparenza
e pubblicità e utilizzabilità dei portali digitali da parte degli enti del terzo settore.
 
Si fa riferimento alla richiesta pervenuta lo scorso 14 febbraio u.s. circa la possibilità, per gli
enti del Terzo settore (APS, ODV) non aderenti a reti associative, che non dispongano di un proprio
sito internet né di una pagina Facebook, di adempiere agli oneri in materia di pubblicità derivanti
dalla norma in oggetto, entro la scadenza prevista (i.e. il 28 febbraio di ogni anno), attraverso l’utilizzo
di una pagina del sito – ad es. in un’area di gestione Banca dati – dei CSV, proprietari del dominio
web, previo accesso e registrazione che ne consenta l’identificazione. Ciò in analogia a quanto
previsto nella circolare 2/2019 che ammette per gli enti che non dispongano di un proprio sito
internet, l’utilizzo di un canale alternativo di grande visibilità quale la propria pagina Facebook.
In proposito, deve considerarsi che tra le attività che i CSV (ai sensi dell’art. 63 CTS) sono
chiamati a svolgere sono contemplati i “servizi di informazione e comunicazione finalizzati a
incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione
delle iniziative di volontariato…, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e
competente” (lett. d) e “servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere
l’operatività dei volontari attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed
attrezzature” (lett. f).
Pertanto, in via generale, si ritiene che tra le attività sopra citate possano rientrare la messa
a disposizione degli enti associati di uno spazio virtuale su un portale digitale e il supporto finalizzato
a consentire agli enti di adempiere correttamente agli obblighi di legge.
Ciò è comunque in linea con le indicazioni fornite con la circolare n. 2/2019 (che menzionava
modalità alternative rispetto alla pubblicazione sul sito dell’ente, quali a titolo esemplificativo la
pagina facebook dello stesso o uno spazio all’interno del portale / sito della propria rete associativa)
che mirava sostanzialmente a consentire ad enti di piccole dimensioni, privi di un proprio sito e in
possesso di non rilevanti conoscenze sull’uso degli strumenti digitali, di poter utilizzare vie alternative
di diffusione.
Pertanto, si ritiene che quanto proposto da CSVnet sia accoglibile alle seguenti condizioni:
– le informazioni devono essere pubblicabili dall’ente su uno spazio (es. una pagina) messo a
disposizione gratuitamente dai CSV ma immediatamente e univocamente riconducibile a sé
(ad esempio uno spazio dove siano chiaramente leggibili denominazione, sede dell’ente e
codice fiscale); in questo senso sembra indispensabile che la pubblicazione possa avvenire
soltanto previa registrazione da parte dell’ente stesso;
– le informazioni devono altresì essere fornite sotto la diretta responsabilità dell’ente (e quindi
del suo rappresentante legale, che deve provvedere direttamente o tramite un proprio
incaricato ad inserirle ed è chiamato a verificarne la correttezza e a risponderne
personalmente); a tal fine una dichiarazione come quella proposta, che dovrebbe essere
sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente, appare alla scrivente idonea e sufficiente;
– dette informazioni devono infine risultare agevolmente reperibili dalle amministrazioni e dai
terzi.
Quanto sopra dovrebbe essere riservato a chi effettivamente non possiede un sito internet
o non dispone di una pagina Facebook, al fine di non pregiudicare la facile reperibilità delle
informazioni prescritte. In ogni caso, l’ente che dispone di un proprio sito internet o di una pagina
Facebook dovrà utilizzare prioritariamente tali spazi, potendo aggiungere ad essi la pubblicazione
nello spazio reso disponibile dai CSV.
Sempre a tal fine, l’esistenza del “luogo virtuale” su cui avvengono le pubblicazioni dovrà
essere sufficientemente pubblicizzata, anche mediante un’azione di coordinamento da parte di
CSVnet.
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