Tutte le proroghe per il terzo settore per l’emergenza coronavirus
Sono pervenute in redazione diverse richieste relative alle scadenze per gli enti del terzo settore, prorogate a causa dell’emergenza coronavirus e della normativa vigente. Abbiamo cercato di fare un sunto e rispondere a tutti, La legge di conversione del dl 18/2020, ribattezzato Cura Italia, (legge n. 27/2020) ha introdotto alcune modifiche e novità sulla disciplina originariamente prevista.
Proroga termine per adeguamento statuto
L’art. 35, commi 1 e 2, del decreto-legge Cura Italia ha prorogato il termine per l’adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore, facendolo slittare dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020. La circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.20 del 28 dicembre 2018, precisa che, ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del d.lgs 117/2017, esplicita due diverse modalità per le approvare le modifiche: “semplificata”, applicando la maggioranza prevista per le deliberazioni ordinarie nello statuto di ciascun ente; oppure “non semplificata”, applicando invece le procedure e la maggioranza qualificata previste normalmente per le modifiche statutarie all’interno dello statuto. a maggior parte delle variazioni statutarie, essendo obbligatorie, possono essere approvate in via semplificata.
Proroga approvazione dei bilanci
L’art. 35, comma 3, del decreto-legge Cura Italia prevede che, per l’anno 2020, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020, salvo proroghe), possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle eventuali previsioni di leggi statali o regionali, regolamenti o dello statuto
Questa possibilità è stata estesa dalla legge di conversione, a tutte le associazioni, fondazioni, comitati ed enti non commerciali.
Riunione degli organi sociali
L’art. 73 c. 4 del decreto-legge Cura Italia ammette la possibilità per le associazioni private, sia riconosciute sia non riconosciute, e per le fondazioni, che non abbiano regolamentato e determinato nei rispettivi statuti modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, che i propri organi si possano riunire proprio con tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Questa possibilità è ammessa per il periodo emergenziale (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020, salvo proroghe).