Tutte le proroghe per il terzo settore per l’emergenza coronavirus

Tutte le proroghe per il terzo settore per l’emergenza coronavirus

Sono pervenute in redazione diverse richieste relative alle scadenze per gli enti del terzo settore, prorogate a causa dell’emergenza coronavirus e della normativa vigente. Abbiamo cercato di fare un sunto e rispondere a tutti, La legge di conversione del dl 18/2020, ribattezzato Cura Italia, (legge n. 27/2020) ha introdotto alcune modifiche e novità sulla disciplina originariamente prevista.

Proroga termine per adeguamento statuto

L’art. 35, commi 1 e 2, del decreto-legge Cura Italia ha prorogato il termine per l’adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore, facendolo slittare dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020. La circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.20 del 28 dicembre 2018, precisa che, ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del d.lgs 117/2017, esplicita due diverse modalità per le approvare le modifiche: “semplificata”, applicando la maggioranza prevista per le deliberazioni ordinarie nello statuto di ciascun ente; oppure “non semplificata”, applicando invece le procedure e la maggioranza qualificata previste normalmente per le modifiche statutarie all’interno dello statuto. a maggior parte delle variazioni statutarie, essendo obbligatorie, possono essere approvate in via semplificata.

Proroga approvazione dei bilanci

L’art. 35, comma 3, del decreto-legge Cura Italia prevede che, per l’anno 2020, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020, salvo proroghe), possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle eventuali previsioni di leggi statali o regionali, regolamenti o dello statuto

Questa possibilità è stata estesa dalla legge di conversione, a tutte le associazioni, fondazioni, comitati ed enti non commerciali.

Riunione degli organi sociali
L’art. 73 c. 4 del decreto-legge Cura Italia ammette la possibilità per le associazioni private, sia riconosciute sia non riconosciute, e per le fondazioni, che non abbiano regolamentato e determinato nei rispettivi statuti modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, che i propri organi si possano riunire proprio con tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Questa possibilità è ammessa per il periodo emergenziale (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020, salvo proroghe).

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