Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono stati pubblicati importanti chiarimenti in relazione all’iscrizione al 5 per mille 2022 degli enti del Terzo settore.
Il tema è stato trattato nel precedente articolo “5 per mille 2022, come orientarsi in questa fase transitoria?”. Si analizzano qui di seguito le precisazioni ministeriali, che riguardano alcune specifiche tipologie di enti.
Le Odv e le Aps coinvolte nel processo di “trasmigrazione”
Le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei precedenti registri regionali e provinciali di settore, e coinvolte oggi nel processo di “trasmigrazione”, qualora risultino iscritte all’elenco permanente pubblicato sul sito del Ministero, sono considerate automaticamente accreditate al beneficio anche per l’anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.
Le Odv e le Aps coinvolte nel processo di “trasmigrazione” e che non siano incluse nel menzionato elenco, possono invece accreditarsi al 5 per mille 2022 a seguito dell’avvenuta iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts): nel momento in cui l’ufficio competente comunicherà loro l’avvenuta iscrizione, potranno accedere alla piattaforma e modificare la voce relativa all’accreditamento al 5 per mille. Avranno tempo per farlo fino al 31 ottobre 2022, senza bisogno di effettuare alcun versamento (sulla base di quanto previsto dall’art. 9, c. 6 del decreto legge 228 del 2021, cosiddetto “Milleproroghe”).
Gli enti neo iscritti al Runts
Gli Ets che si fossero iscritti al Runts negli scorsi mesi o settimane e non avessero, per qualche motivo, spuntato il campo “Accreditamento del 5 x 1000”, lo potranno fare a partire dalle ore 15.00 di lunedì prossimo (4 aprile 2022) e fino all’11 aprile 2022.
Dopo la data dell’11 aprile, gli stessi enti potranno continuare ad accreditarsi al 5 per mille 2022 con le stesse modalità e fino al 30 settembre 2022, versando un importo pari a 250 euro (tramite modello F24 Elide e con codice tributo 8115).
In concreto, per accreditarsi occorre accedere alla piattaforma, valorizzando la “check box” in corrispondenza della voce “Accreditamento del 5 x 1000” ed inserendo negli appositi campi l’Iban del conto corrente intestato all’ente sul quale poter ricevere il versamento del beneficio o, in alternativa e per gli enti che non dispongano di conto corrente intestato, la Provincia della Tesoreria dello Stato dove poter ricevere il pagamento per importi non superiori a 1.000 euro.
Le cooperative sociali e le imprese sociali
Fra gli enti del Terzo settore destinatari del 5 per mille rientrano le cooperative sociali e anche le imprese sociali, ad eccezione di quelle costituite in forma societaria.
Le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, qualora risultino iscritte all’elenco permanente pubblicato sul sito del Ministero, sono considerate automaticamente accreditate al beneficio anche per l’anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.
Per quelle che invece non compaiono nel menzionato elenco vi è la possibilità di accedere al Runts e valorizzare la voce “Accreditamento del 5 x 1000” secondo le indicazioni riportate al paragrafo precedente.
La possibilità di effettuare tale modifica vi sarà a partire dalle ore 15.00 di lunedì prossimo (4 aprile 2022) e fino all’11 aprile 2022. Dopo la data dell’11 aprile, sarà comunque possibile continuare ad accreditarsi al 5 per mille 2022 con le stesse modalità e fino al 30 settembre 2022, versando un importo pari a 250 euro (tramite modello F24 Elide e con codice tributo 8115).
Sul sito del Ministero è inoltre specificato che le cooperative sociali che non risultano nell’elenco degli enti iscritti al Runts (quotidianamente aggiornato e scaricabile dalla pagina a ciò dedicata) potranno rivolgersi alla Camera di commercio competente per verificare se siano state iscritte alla sezione imprese sociali del Registro imprese. La mancata iscrizione nella sezione imprese sociali non consente la loro visualizzazione nel Runts.
Le associazioni riconosciute e le fondazioni operanti nei settori Onlus
Una situazione particolare è quella delle associazioni riconosciute e delle fondazioni operanti nei settori Onlus (di cui all’art. 10, c. 1 del decreto legislativo 460 del 1997), rientranti nella precedente categoria degli “enti del volontariato”.
Qualora esse risultino ad oggi iscritte all’elenco permanente pubblicato sul sito del Ministero, per potersi accreditare al 5 per mille 2022 devono comunque risultare iscritte al Runts nelle tempistiche previste dalla legge e delineate nei precedenti paragrafi.
Qualora non lo fossero non verrebbero accreditate al 5 per mille di quest’anno, perlomeno nella sezione “enti del Terzo settore” (per l’accreditamento nelle altre sezioni, ad esempio ricerca scientifica o sanitaria, si rimanda al vademecum “5 per mille, istruzioni per l’uso”).
Le Onlus e le Asd
Per quanto riguarda l’accreditamento al 5 per mille 2022 delle Onlus iscritte all’Anagrafe unica e delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), si rimanda all’articolo “5 per mille 2022, come orientarsi in questa fase transitoria?”.
Nella tabella a questo link si riepiloga in forma schematica la situazione relativa all’iscrizione al 5 per mille 2022 delle tipologie di enti analizzati in questo contributo.
Fonte: CSVnet