È on line, sul sito della Protezione civile, l’Avviso volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dalla guerra.
Come noto, nell’ambito delle misure poste in essere per tale finalità assistenziale, l’art. 31 d.l. n. 21/2022 autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, per un massimo di 15.000 unità, diverse da quelle previste nell’ambito delle strutture di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 d.lgs. n. 142/2015, da attuare mediante i Comuni, gli Ets, i Centri di servizio per il volontariato, i soggetti iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, nonché mediante gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
In attuazione di tale norma, l’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 definisce il processo di attivazione della misura dell’accoglienza diffusa mediante la pubblicazione di uno o più avvisi per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale da parte degli enti predetti.
Le indicazioni presenti nell’Avviso dell’11 aprile 2022 attengono ai contenuti dell’accoglienza diffusa, all’ambito territoriale e alla durata della stessa, ai soggetti beneficiari, ai soggetti proponenti, ai requisiti, alle modalità e ai termini di partecipazione, alle modalità di erogazione del finanziamento e al monitoraggio e al controllo dei progetti e delle iniziative finanziate.
In particolare, sono considerati beneficiari dell’accoglienza i soggetti provenienti dall’Ucraina che hanno fatto ingresso in Italia dopo il 24 febbraio 2022 e che hanno presentato la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea. Sono esclusi dal presente avviso i progetti rivolti ai minori stranieri non accompagnati.
Possono essere soggetti proponenti:
- le reti associative di enti del Terzo Settore;
- i centri di servizio per il volontariato;
- le associazioni e gli enti iscritti al Registro di cui al d.lgs. n. 286/1998;
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Questi soggetti, sino al 31 dicembre 2022, potranno svolgere attività di accoglienza diffusa sul tutto il territorio nazionale, con priorità nei territori di maggiore afflusso delle persone aventi diritto, anche attraverso i propri enti associati.
Al riguardo, l’Avviso prevede specifici requisiti di partecipazione che i soggetti proponenti devono possedere ai fini della presentazione della manifestazione di interesse che dovrà pervenire entro le ore 18 di venerdì 22 aprile 2022.
Ai fini della sottoscrizione delle convenzioni, i soggetti proponenti devono assicurare, anche attraverso i propri associati o partners, una disponibilità minima di 300 posti di accoglienza.
In ogni caso, i posti di accoglienza complessivamente dichiarati disponibili da ciascun soggetto proponente non possono superare le 3.000 unità.
Le macro attività ammissibili sono individuate dall’Avviso nei:
- contributi per il vitto;
- contributi per l’alloggio o per la famiglia ospitante;
- contributi per i beni e servizi di prima necessità;
- contributi per le attività volte alla presa in carico dei beneficiari
- contributi per la gestione degli aspetti amministrativi.
Il rimborso massimo pro die pro capite è pari ad un massimo di € 33,00 omnicomprensivo.
È inoltre previsto un monitoraggio mensile da parte del soggetto convenzionato mediante apposita reportistica. In particolare, il Dipartimento Protezione Civile svolgerà, tramite soggetti opportunamente convenzionati, le attività di monitoraggio e valutazione per analizzare l’impatto delle attività svolte sui beneficiari e sulle comunità accoglienti.
Fonte: CSVnet