A partire dal 1° maggio 2022 l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale dovrà essere assolto esclusivamente in via telematica, tramite il portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, accessibile tramite Spid e Cie. L’indicazione è contenuta nella nota n. 573 del 28 marzo 2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La nota specifica che fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota n. 29 dell’11 gennaio 2022.
A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà invece appunto quello telematico, e non saranno ritenute valide (e saranno pertanto sanzionabili) le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello messo a disposizione permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Come già chiarito dalla citata nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Si ricorda che, con riferimento agli enti non profit, occorre distinguere tra:
- quelli che svolgono esclusivamente attività non commerciali (con solo codice fiscale), i quali non devono inviare la comunicazione preventiva in relazione alle attività di lavoro autonomo;
- quelli che svolgono anche attività commerciali, in via esclusiva, prevalente o anche solamente marginale rispetto a quelle istituzionali: in tali situazioni l’obbligo di comunicazione scatta solo “con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale”.
Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo “Lavoro autonomo occasionale: gli ultimi chiarimenti per il non profit”.
Con l’ulteriore nota n. 393 del 1° marzo 2022, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito ulteriori aspetti, precisando che l’obbligo di comunicazione non c’è per i volontari che percepiscono esclusivamente rimborsi spese.
Per approfondire si rinvia all’articolo “Per i volontari nessun obbligo di comunicazione previsto per i lavoratori autonomi occasionali”.
Fonte: Cantiere Terzo Settore