Entro il 30 settembre 2014, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, tutti gli enti che hanno i requisiti sostanziali per accedere al beneficio del 5 per mille 2014 e non hanno assolto, o hanno assolto in parte, a tutti gli adempimenti richiesti per essere ammessi al contributo, possono sanare la loro posizione presentando la domanda di iscrizione e/o inviando la dichiarazione sostitutiva e/o la copia del documento di identità da allegare alla dichiarazione sostitutiva, versando, contestualmente, una sanzione pari a euro 258,00 a mezzo modello F24 con codice tributo 8115.
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