Modello EAS aggiornato: la scadenza è il 31 marzo

Il prossimo 31 marzo è il termine di presentazione del Modello EAS “aggiornato”, che gli enti associativi devono comunicare nel caso di variazione dei dati forniti nel 2014.

Il prossimo 31 marzo è il termine di presentazione del Modello EAS “aggiornato”, da comunicare nel caso di variazione dei dati forniti nel 2014. Il nuovo modello deve quindi contenere tutti i dati richiesti, anche quelli che non hanno subìto variazioni.

La presentazione del modello EAS “aggiornato” è indispensabile per mantenere i benefici fiscali. Ricordiamo infatti che le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili.
Per usufruire di tale agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante l’apposito modello.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate potete trovare:
– il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti associativi
– le Istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti associativi.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
– gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
– le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
– le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
– i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
– le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
– gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
– le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
– le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000
– le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
– le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
– le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
– i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
– le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
– l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
– le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
– le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
– le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Vi ricordiamo che il modello per la trasmissione dei dati, denominato “modello Eas”, deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.
Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Fonte: www.nonprofitonline.it

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