5 PER MILLE 2015: Remissione in bonis entro il 30 settembre

E’ il termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione o di successive integrazioni documentali, per gli enti ritardatari interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2015.

Vi ricordiamo che possono partecipare (articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) al riparto delle quote del cinque per mille 2015 anche gli enti ritardatari, ossia i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione oppure che hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro i termini stabiliti.

Gli enti ritardatari devono presentare le domande di iscrizione e le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2015, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115 (risoluzione n. 46 del 11/05/12).

I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione relativa a ogni settore.

Nel dettaglio, per regolarizzare è necessario:

1) Enti del volontariato (ONLUS, Associazioni di promozione sociale, Associazioni e fondazioni riconosciute):
Devono presentare la domanda di iscrizione nell’elenco degli “enti del volontariato”; trasmettere alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti per l’iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 258,00.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.

2) Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI:
Devono presentare la domanda di iscrizione nell’elenco delle “associazioni sportive dilettantistiche”; trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 258,00.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI.

3) Anche gli enti della ricerca scientifica e dell’università interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2015 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini del 30 aprile e del 30 giugno 2015, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all’integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 258,00.
Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR http://cinquepermille.miur.it. 

4) Anche gli enti della ricerca sanitaria interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2015 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all’integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 258,00.
Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca scientifica e teconologica.

La sanzione di EUR 258,00 deve essere versata con Mod. F24 (senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e senza possibilità di ravvedimento).

Codici Tributo:
8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

http://www.agenziaentrate.gov.it

http://www1.agenziaentrate.gov.it

 

 

Fonte: www.nonprofit.it

 

 

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