Si ricorda a tutte le organizzazioni tenute all’invio del modello EAS per l’anno di imposta 2015 che non vi hanno provveduto entro i termini previsti e che abbiano i requisiti previsti dalla circolare 38/E del 2012 e dall’art. 2, comma 1 del D.L. n. 16 del 2012, che potranno evitare le conseguenze della perdita della qualifica di enti non commerciali inviando il modello EAS e versando contestualmente una sanzione di euro 258,00 con F24, codice tributo 8114 senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e senza possibilità di ravvedimento, entro il termine del 30 settembre 2015.
La trasmissione del modello può avvenire solo per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Si ricorda, altresì, a tutte le organizzazioni interessate che il 30 settembre 2015 è il termine ultimo anche per la regolarizzazione della domanda di iscrizione o di successive integrazioni documentali, per gli enti ritardatari interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2015.
Gli enti ritardatari, così come indicato dall’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16 del 2012, ossia i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione oppure che hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro i termini stabiliti possono presentare le domande di iscrizione e le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2015, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115.
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione relativa a ogni settore.
La sanzione di EUR 258,00 deve essere versata con Mod. F24 (senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e senza possibilità di ravvedimento).