L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi completi di tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’Anagrafe delle Onlus al mese di luglio 2016. Escluse le cosiddette “Onlus di diritto”.
Sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’Anagrafe delle Onlus al mese di luglio 2016.
La pubblicazione riguarda la denominazione, il codice fiscale, la sede legale e il settore dove l’organizzazione iscritta svolge la propria attività.
Considerato il numero elevato delle Onlus (21.702 soggetti), per rendere più agevole l’individuazione delle singole organizzazioni, l’elenco è stato suddiviso in base alla Regione dove risulta essere la sede legale della Onlus.
Gli elenchi sono consultabili a questo link sul sito dell’Agenzia delle Entrate (nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Iscrizione Anagrafe delle ONLUS > Elenco Onlus).
In questi elenchi non sono ricomprese le cosiddette “Onlus di diritto”, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato, in quanto questi soggetti sono iscritti in base alla tipologia nell’Albo delle società cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo economico e nei Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome competenti.
La diffusione di queste informazioni risponde all’esigenza di individuare agevolmente gli effettivi soggetti che rivestono la qualifica di Onlus cui destinare erogazioni liberali o attività volontarie. Ciò garantisce una maggiore sicurezza, consentendo ai cittadini di destinare le proprie risorse verso gli enti per i quali è avvenuto il riconoscimento di Onlus da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia ricorda anche che i contribuenti che effettuano erogazioni liberali alle Onlus presenti in questi elenchi potranno fruire, a scelta, della detrazione dall’imposta lorda del 26%, fino ad un importo massimo di 30mila euro annui delle donazioni fatte, oppure potranno dedurre gli importi nel limite del 10% del reddito complessivo e, comunque, nella misura massima di 70mila euro.