Via libera alla riforma dei Livelli essenziali di assistenza (Lea)

Le commissioni Affari sociali di Camera e Senato hanno approvato, con condizioni e osservazioni, la bozza di Dpcm, che prevede più attenzione ai temi della disabilità ed al parto indolore, agli screening neonatali e alle cure palliative.

Finalmente i nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) hanno avuto il via libera delle commissioni Affari sociali di Camera e Senato.
Al Dpcm, per diventare operativo, manca solo la firma del Ministro alla Sanità Beatrice Lorenzin, che a questo punto è atteso entro la fine dell’anno.

I Lea sono le prestazioni che tutte le Regioni sono tenute a dare gratuitamente (o per i non esenti con al costo del ticket) a tutti i cittadini. Era da 15 anni che l’elenco non veniva cambiato, e quindi dentro ci sono attività che non sono più attuali e ne mancano alcune fondamentali. Oltretutto in molte realtà locali regionali alcune di queste prestazioni vengono già garantite, creando una differenza di assistenza all’interno del Paese.

“Si tratta di un risultato enorme, gigantesco, sono molto soddisfatta – dice il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin – L’obiettivo è anche garantire un accesso uniforme alle nuove prestazioni su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla regione in cui si vive”.

Tra le varie attività che entrano nel Lea ci sono tutte le prestazioni di procreazione medicalmente assistita (Pma), compresa l’eterologa.
Poi viene rivisto profondamente l’elenco delle prestazioni di genetica, è introdotta la consulenza genetica e sono inserite prestazioni di elevatissimo contenuto tecnologico (Adroterapia) o di tecnologia recente, come la radioterapia stereotassica.
Riguardo all’assistenza protesica, sono introdotti gli ausili informatici e di comunicazione, così come le attrezzature domotiche, le carrozzine con sistema di verticalizzazione e quelle per grandi e complesse disabilità.

Il nuovo nomenclatore introduce anche gli arti artificiali a tecnologia avanzata ed i sistemi di riconoscimento vocale.
Viene anche rivista profondamente la considerazione della malattie rare: 110 di esse entrano nei Lea e dunque le famiglie dei malati vengono sollevati dalle spese per le relative prestazioni sanitarie fornite dalle strutture pubbliche o convenzionate.
Tra le malattie croniche sono introdotte sei nuove patologie, ovvero la sindrome di talidomide, l’osteomelite cronica, le patologie renali croniche, il rene policistico autosomico dominante.
Passano nei Lea l’endometriosi negli stadi clinici ‘moderato’ e ‘grave’ e la broncopneumopatia cronico ostruttiva negli stadi clinici ‘moderato’, ‘grave’ e ‘molto grave’.
Vengono inoltre spostate tra le malattie croniche alcune patologie già esentate come malattie rare, così la celiachia e la sindrome di Down.
Per quanto riguarda il capitolo dei vaccini, sono introdotti nei livelli essenziali di assistenza anche l’anti-papillomavirus (per l’uomo), l’anti-pneumococco e l’anti-meningococco.
E’ prevista anche l’introduzione dello screening neonatale per la sordità congenita e la cataratta congenita.
Infine, c’è capitolo dedicato ai disturbi dello spettro autistico, che prevede nel percorso di diagnosi, cura e trattamento, l’impiego di metodi e strumenti basate sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

Fino ad oggi molte delle prestazioni inserite nei nuovi Lea erano disponibili soltanto a pagamento. Passando nel sistema pubblico, queste attività saranno prevalentemente gratuite grazie alle esenzioni.

Queste le condizioni presenti nel parere della commissione Affari Sociali:
1. all’articolo 4, comma 2, lettera d), sia previsto espressamente il diretto coinvolgimento della persona con disabilità e della sua famiglia nella predisposizione del percorso assistenziale;

2. sia garantita alle persone con disabilità la continuità assistenziale di cui all’articolo 5 attraverso il progetto individuale previsto dall’articolo 14 della legge n. 328 del 2000, che integri interventi sanitari, sociali e di tutela;

3. nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale di cui all’articolo 15, con riferimento alle prestazioni elencate nel nomenclatore di cui all’allegato 4, per una migliore interpretazione delle tabelle sia premessa la legenda e sia riconsiderato il sistema per branche specialistiche, in quanto si ravvisa il rischio di generare dubbi interpretativi, nel senso che gli operatori potrebbero erroneamente considerare non incluse determinate prestazioni sanitarie ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa per i pazienti;

4. siano modificati l’articolo 17, comma 1, e tutte le parti dello schema di dPCM in cui la disabilità viene intesa come sinonimo di “minorazione, affezione, patologia” e non come interazione tra le persone con minorazione e barriere comportamentali ambientali che impediscono la piena ed effettiva partecipazione alla società sulla base del principio di uguaglianza;

5. al medesimo articolo 17, sia mantenuto il sistema tariffario in luogo delle pubbliche procedure previste dallo schema di decreto in esame, per l’acquisto di dispositivi audioprotesici e di alcuni ausili di serie di cui all’allegato 5, elenchi 2A e 2B (Carrozzina ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori, superleggera, a telaio rigido e a telaio pieghevole; carrozzina a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile; carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole, leggera, a verticalizzazione manuale oppure a verticalizzazione elettrica; carrozzina elettronica a prevalente uso interno e ad uso esterno; Modulo posturale per capo, per bacino, per tronco, per tronco/bacino; Seggiolone a configurazione fissa e a configurazione regolabile; Stabilizzatore per statica prona/eretta – modello per assistiti in età evolutiva; stabilizzatore mobile per statica eretta e per statica supina, con inclinazione regolabile; Passeggino riducibile; Emulatori di mouse a Joystick, con il capo e con lo sguardo) che per le loro caratteristiche e per le specifiche necessità funzionali dell’utenza cui sono destinati necessitano di un percorso prescrittivo individualizzato e di un appropriato percorso valutativo condotto da un’equipe multidisciplinare nonché di un adeguato training all’uso, al fine di garantire la massima personalizzazione e aderenza alle esigenze degli utenti, obiettivi difficilmente raggiungibili mediante procedure di gara;

6. all’articolo 38, comma 2, dopo le parole: “inclusa la terapia del dolore e le cure palliative”, siano introdotte le seguenti: “e gli interventi riabilitativi”;

7. al medesimo articolo 38, si modifichi il comma 3, nel senso di prevedere che il parto in analgesia (farmacologica o non) debba essere garantito in tutte le strutture in cui ci sia un punto nascita;

8. nell’ambito delle malattie croniche di cui all’articolo 53, che rinvia all’allegato 8, sia inserita un’esenzione per patologia cronica per i disturbi di condotta e di personalità (codici ICD9-CM 301, 312 e 314);

E queste le osservazioni:
a) sia garantita la sostenibilità economica-finanziaria dei LEA, al fine di assicurare la piena applicazione dei medesimi su tutto il territorio nazionale;

b) si valuti l’opportunità di recepire direttamente nello schema di decreto in esame gli allegati A e B alla suddetta Intesa Stato-regioni del 7 settembre 2016;

c) nell’ambito di attività della prevenzione collettiva e della sanità pubblica, all’allegato 1, richiamato dall’articolo 1 del presente schema di decreto, con specifico riferimento agli screening oncologici (F8), siano inseriti programmi di prevenzione per cancro dell’ovaio e cancro della mammella con test genetici BRCA1 e BRCA2;

d) all’articolo 4, comma 1, si specifichi che il Servizio sanitario nazionale garantisce le attività e le prestazioni anche attraverso l’uso di tecnologie di monitoraggio da remoto che dimostrino una maggiore aderenza ai piani terapeutici e che non comportino costi aggiuntivi per lo stesso Servizio sanitario nazionale;

e) all’articolo 4, comma 2, si integri l’elenco delle attività e delle prestazioni ivi previste includendo la certificazione di idoneità alla guida per il rilascio e il rinnovo delle patenti di categoria A-B-C-D Speciali di cui all’articolo 116, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

f) si integri il medesimo elenco prevedendo anche l’attivazione di percorsi assistenziali ostetrici a favore della donna per la promozione della salute sessuale e riproduttiva e per la tutela della fertilità;

g) all’articolo 11, comma 2, si preveda che i dispositivi medici monouso elencati nel nomenclatore di cui all’allegato 2, con particolare riferimento ai dispositivi per soggetti incontinenti, stomizzati e diabetici, debbano essere erogati secondo modalità quantitativamente sufficienti e qualitativamente rispondenti alle esigenze delle singole e specifiche disabilità, in base ai piani individuali di assistenza e in conformità ai codici e agli standard europei, eventualmente anche individuando sistemi di acquisto alternativi alla gara;

h) nell’ambito dei presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattia rara di cui all’allegato 3, richiamato dall’articolo 13 dello schema di decreto, si valuti l’opportunità di introdurre il dispositivo diagnostico a contatto tra gli apparecchi per la misurazione della glicemia;

i) all’articolo 14, comma 1, si valuti l’opportunità di estendere le prestazioni che comportano l’erogazione di alimenti a fini medici speciali anche alle persone sottoposte a radio e chemioterapia che necessitano di supporto nutrizionale;

j) all’articolo 14, comma 4, si valuti l’opportunità di introdurre i prodotti gelificanti accanto ai preparati addensanti nell’ambito dei prodotti forniti gratuitamente a favore delle persone con grave disfagia affette da malattie neuro-degenerative;

k) all’allegato 4, richiamato dall’articolo 15, si valuti l’opportunità, sulla base delle migliori evidenze cliniche, di apportare le seguenti modificazioni: sia inserita la nutrizione artificiale domiciliare (NAD) quale procedura terapeutica; si integri l’elenco delle risonanze magnetiche del rachide con la risonanza magnetica del rachide cervicale senza e con mezzi di contrasto; con riferimento alla nota di appropriatezza prescrittiva 22, si rivaluti l’impatto del rischio connesso all’attesa di due settimane nel distretto cervicale; con riferimento alla nota di appropriatezza prescrittiva 26, si aggiunga l’algodistrofia; siano reintrodotti la visita angiologica e il bendaggio multistrato per linfedema;

l) all’articolo 18, si valuti l’opportunità di modificare il comma 8, che appare eccessivamente discrezionale nella parte in cui prevede la possibilità di erogare ausili non compresi negli elenchi dell’allegato 5, nel caso di “gravissime disabilità”;

m) all’articolo 22 comma 2, e all’articolo 23, comma 2, dopo le parole: “Progetto di assistenza individuale (PAI)” siano aggiunte le seguenti: “ovvero, ove necessario, di un “Progetto riabilitativo individuale”;

n) all’articolo 34, al comma 1, lettera a), dopo le parole: “riabilitazione intensiva”, al comma 1, lettera b) e al comma 3, lettera a), dopo le parole: “riabilitazione estensiva”, si valuti l’opportunità di inserire le parole: “erogate in strutture accreditate con un idoneo progetto riabilitativo di struttura”;

o) all’articolo 37, comma 3, si valuti l’opportunità di introdurre nell’ambito del PS/DEA, accanto all’Osservazione breve intensiva (OBI), anche la funzione di Osservazione breve ostetrica (OBO);

p) all’articolo 45, si valuti l’opportunità di modificare il primo periodo come segue: “Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari o diurni in riabilitazione di pazienti che non possono essere presi in carico in ambito extraospedaliero con identico o maggior beneficio o identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse”;

q) con riferimento alle malattie rare di cui all’articolo 52, che rinvia all’allegato 7, si valuti l’opportunità di assicurare una maggiore aderenza al sistema Orphanet: in particolare, quando si utilizzano raggruppamenti per patologia per distretto anatomico, è opportuno associare l’elencazione delle denominazioni delle malattie o sindromi corrispondenti;

r) nell’ambito delle malattie croniche di cui all’articolo 53, che rinvia all’allegato 8, si valuti l’opportunità, sulla base delle migliori evidenze cliniche, di apportare le seguenti modificazioni: siano inserite tra le malattie croniche anche la cefalea primaria cronica e l’acufene; con specifico riferimento al nanismo ipofisario (codice di esenzione 039), sia sostituita la TAC del cranio senza e con mezzo di contrasto con la risonanza magnetica dell’encefalo senza e con mezzo di contrasto; si disponga un incremento degli esami di laboratorio, clinici e strumentali di diagnostica per i pazienti affetti da colite ulcerosa e da morbo di Crohn;

s) all’articolo 59, comma 2, dopo le parole: “consultori familiari” siano inserite le seguenti: “, nonché dal personale ostetrico per le prestazioni individuate dall’articolo 48 del decreto legislativo n. 206 del 2007”;

t) all’articolo 60, nella parte in cui si prevede che vengono garantite alle persone con disturbi dello spettro autistico le “prestazioni di diagnosi, cura e trattamento”, ai sensi della legge n. 134 del 2015, si provveda a specificare, anche attraverso un apposito elenco allegato, quali siano esattamente tali prestazioni.

Queste le condizioni presenti nel parere della Commissione Sanità:
1) è necessario che, nell’ambito dello schema, sia espressamente previsto che di quest’ultimo costituiscono parte integrante le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e dei dispositivi monouso (di cui all’allegato A dell’Intesa summenzionata, allegato che dovrebbe essere trasposto all’interno dello schema);

2) nell’ambito delle premesse dello schema occorre siano espressamente menzionate le leggi in materia di screening neo natali (n. 167 del 2016) e di cure palliative (n. 38 del 2010);

3) nell’articolo 38 dello schema, in tema di parto-analgesia, è necessario sia inserito un riferimento espresso e non equivocabile alla analgesia epidurale;

4) è necessario che sia espressamente contemplata, nell’ambito dello schema, l’assistenza podologica ai pazienti diabetici.

E queste le osservazioni:
a) con riferimento alle cure domiciliari, occorrerebbe assicurare che la presa in carico della persona avvenga sulla scorta di una più efficace integrazione fra il Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) e il Piano Assistenziale Individuale (PAI);

b) occorrerebbe una riflessione approfondita in ordine al significato, alle implicazioni e alla effettiva concreta realizzazione dell’auspicata integrazione tra sociale e sanitario;

c) occorrerebbe prestare peculiare attenzione alle istanze di rafforzamento dell’assistenza sanitaria in relazione alle problematiche dell’odontoiatria, della depressione post partum, della nutrizione parenterale domiciliare e dell’incontinenza urinaria;

d) ferma restando l’importanza delle procedure di evidenza pubblica per garantire un utilizzo appropriato delle risorse, in sede di acquisto di beni e servizi per le esigenze del sistema sanitario, occorrerebbe che, per l’acquisto di dispositivi audioprotesici – in considerazione delle loro caratteristiche e delle necessità del percorso individualizzato cui devono fare fronte – sia mantenuto il sistema tariffario;

e) per l’assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone con disabilità e alle persone non autosufficienti occorrerebbe prevedere soluzioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo schema in modo da rispondere più appropriatamente a fasce intermedie o di maggiore gravità dei bisogni delle persone (ad esempio per gravi forme di Alzheimer).

fonte www.nonprofitonline.it

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