Entrerà in vigore il prossimo 4 aprile la Legge 16 marzo 2017 n. 30, “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2017 n. 66.
La legge è composta da un solo articolo, che delega il Governo all’adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni.
Al comma 1 sono elencati gli ambiti oggetto della delega:
– definizione delle attività di protezione civile;
– organizzazione di un sistema policentrico a livello centrale, regionale e locale e attribuzione delle funzioni di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
– attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
– partecipazione dei cittadini, singoli e associati, e delle università e degli enti ed istituti di ricerca, alle attività di protezione civile;
– adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, e sostegno alle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l’addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l’integrazione in tutte le attività di protezione civile;
– istituzione di meccanismi e procedure di revisione e valutazione periodica dei piani di emergenza comunali;
– disciplina dello stato di emergenza e previsione del potere di ordinanza in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa europea;
– previsione di modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile volte a garantire l’effettività delle misure adottate e stabilirne l’efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza stessa, in ragione della gravità dell’evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e delle terre e rocce da scavo prodotte in condizioni di emergenza, nonché alle forniture di beni di prima necessità;
– disciplina del finanziamento delle funzioni di protezione civile attraverso il Fondo della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali e il Fondo regionale di protezione civile;
– disciplina delle procedure finanziarie e contabili che devono rispettare i commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni riguardanti gli obblighi di rendicontazione, il controllo successivo e il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione commissariale e nei procedimenti contenziosi e nelle attività pre-contenziose instaurati durante lo stato di emergenza e in relazione ad esso;
– disciplina delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, anche prevedendo eventuali forme di microcredito agevolato ed escludendone l’applicabilità agli edifici abusivi danneggiati o distrutti;
– definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali;
– individuazione di modalità di partecipazione del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione.
Consulta la Legge. legge-16-marzo-2017-n-30
fonte: nonprofitonline.it