Sulla Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2018 n. 80 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018, che individua le modalità che rendono possibile la donazione dei medicinali per uso umano non utilizzati, per la successiva distribuzione gratuita ai soggetti indigenti o bisognosi.
Il decreto indica i farmaci che possono essere donati:
– i medicinali dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (A.I.C.), in confezionamento integro, mai utilizzati, in corso di validità, correttamente conservati. Rientrano in questa categoria, i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti;
– i farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi, limitatamente al confezionamento secondario, che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari, tali in ogni caso da non compromettere l’idoneità all’utilizzo con riguardo alla qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l’efficacia dei medesimi medicinali;
– i medicinali per i quali non è stata autorizzata l’immissione in commercio in Italia.
I soggetti donatari dei medicinali sono: le farmacie, i grossisti, le parafarmacie, le imprese titolari di A.I.C., i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori.
I medicinali possono essere donati agli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dotati di locali e attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione.
I soggetti del Terzo settore che intendono accettare la donazione dei medicinali, devono disporre di:
– un magazzino dedicato idoneo a ricevere, conservare correttamente e rendere disponibili i medicinali per la loro successiva utilizzazione;
– un medico responsabile della individuazione dei medicinali che possono essere accettati e della relativa gestione;
– un farmacista responsabile della presa in carico, verifica, custodia e distribuzione dei medicinali donati. Il farmacista deve anche registrare in una apposita banca dati tutti i medicinali ricevuti.
La donazione (che non richiede la forma scritta) può essere effettuata presso la sede dei soggetti del Terzo settore o presso punti di raccolta indicati dagli stessi enti.
La distribuzione gratuita di medicinali avviene a opera del farmacista direttamente in favore dei soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria.
Visualizza decreto dm-13-02-2018
Redazione Non profit on line