Circolare ministeriale “Codice del Terzo Settore. Adeguamenti statutari”

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diffuso, il 27 dicembre scorso, una circolare con la quale fornisce dei chiarimenti in merito agli adeguamenti degli statuti a seguito della Riforma del Terzo Settore e così come indicato nel Codice del Terzo Settore entrato in vigore il 3 agosto 2017 e successive modificazioni (ci riferiamo al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successivo d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105).

In particolare i chiarimenti riguardano l’art. 101, comma 2 del Codice in relazione alle modifiche apportate, alla versione originaria, dal d.lgs. n. 105 del 3 agosto 2018; modifiche che riguardano tre aspetti:

–  i soggetti a cui si riferisce la norma richiamata;

–  i tempi entro cui procedere alle modifiche statutarie;

–  i limiti all’utilizzo della facoltà modificativa semplificata (ricorrere all’assemblea ordinaria per adeguare gli statuti piuttosto che a quella straordinaria, che rappresentano le usuali modalità deliberative).

I soggetti a cui si riferisce la norma

In merito al primo aspetto si chiarisce che i soggetti destinatari della norma (art. 101, comma 2 del Codice), sono le ODV, le APS e le ONLUS, iscritte nei rispettivi registri previsti dalle normative di settore. E’ stato soppresso dal testo il riferimento alle imprese sociali, dal momento che è la normativa specifica di riferimento a disciplinare la materia dell’adeguamento statutario per questa categoria di enti.

I tempi entro cui procedere alle modifiche statutarie

Rispetto al secondo aspetto, il termine di 18 mesi, originariamente previsto dalla prima stesura del Codice, è stato aumentato a 24 mesi. Gli enti interessati (indicati al punto precedente) avranno dunque tempo fino al 2 agosto 2019 per apportare delle modifiche al proprio statuto adeguandolo al Codice del Terzo Settore, tramite l’utilizzo della procedura semplificata. Per gli enti dotati di personalità giuridica, fino a quando non sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modifiche statutarie continueranno a richiedere l’approvazione dell’autorità statale o regionale secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 361/2000.

I limiti all’utilizzo della facoltà modificativa semplificata

Per quanto concerne la terza modifica all’art. 101, comma 2 del CTS, la stessa stabilisce quali sono le disposizioni che necessitano di adeguamenti statutari e quali le procedure utilizzabili per attivare le modifiche.

In particolare tali disposizioni si possono classificare in tre tipologie differenti:

a) disposizioni che hanno carattere inderogabile;

b) disposizioni derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria; per esempio quelle norme del Codice individuabili con la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”;

c) disposizioni che attribuiscono all’autonomia dello statuto delle mere facoltà; per esempio quelle norme che prevedono l’utilizzo di formule del tipo “l’atto costitutivo o lo statuto possono…” oppure la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono…”.

La circolare emanata dal Ministero intende chiarire, dunque, quali adeguamenti richiamati dalle norme del Codice del Terzo Settore ricadono in uno dei casi, a), b), c), sopra specificati e, per ognuno di essi, quando possa applicarsi la procedura semplificata che prevede, di norma, il ricorso all’assemblea ordinaria, e quando invece la procedura ordinaria che, solitamente, prevede il ricorso all’assemblea straordinaria. Il legislatore con l’integrazione all’art. 1, comma 2, ha voluto, infatti, evitare che vengano approvate delle modifiche statutarie, che la nuova normativa non richiede e non impone (quelle appunto facoltative), con delibera dell’assemblea ordinaria, anziché con le normali procedure rafforzate, riducendo pertanto le garanzie nei confronti di minoranze dissenzienti.

– ODV, APS, ONLUS, iscritte negli appositi registri e costituiti anteriormente alla data del 3/8/2017 (entrata in vigore del Codice del Terzo Settore) possono utilizzare la procedura semplificata purché le modifiche rientrino nei casi sopra richiamati a) e b), cioè se le disposizioni sono obbligatorie o se sono derogabili attraverso espressa previsione statutaria, e se vi adempiono entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto (ossia entro il 2/8/2019). Se vi adempiono oltre il termine non potranno beneficiare della semplificazione.

– ODV, APS, ONLUS, NON iscritte negli appositi registri e costituiti anteriormente alla data del 3/8/2017 devono utilizzare la procedura ordinaria prevista dal proprio statuto, di norma attraverso il ricorso all’assemblea straordinaria.

– Gli enti costituiti successivamente al 3/8/2017 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del Codice fin dall’origine, qualora aspirino a diventare ODV o APS e debbano adeguare i loro statuti per renderli conformi alla normativa non potranno fare ricorso alla procedura semplificata.

Con riguardo particolare alle ONLUS, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la relativa disciplina resterà in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali previste dal titolo X del Codice del TS, in sostanza non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico. Conseguentemente le ONLUS sono tenute ad apportare le modifiche ai loro statuti entro il termine del 2/8/2019, subordinando l’efficacia della decorrenza del termine al periodo di imposta successivo all’operatività del Registro Unico. Allo stesso tempo lo statuto deve espressamente prevedere, che a decorrere dallo stesso periodo di imposta cessi l’efficacia delle vecchie clausole statutarie divenute incompatibili con la sopravvenuta riforma del Terzo Settore.

PRECISAZIONI IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (CTS) CHE RIGUARDANO GLI ADEGUAMENTI STATUTARI

Artt. 4-5-6 CTS – Finalità ed attività

Si precisa che l’indicazione del perseguimento di finalità di interesse generale così come l’indicazione delle attività di interesse generale che l’ente dovrà svolgere, costituiscono contenuto obbligatorio dello statuto. Le attività possono essere anche indicate con il richiamo alla lettera dell’articolo 5 comma 1; sarebbe opportuno, tuttavia, che tali attività fossero ulteriormente meglio specificate nello statuto stesso nella prospettiva di chiarezza e trasparenza.

L’esercizio di attività diverse, previste dall’art. 6, invece, è facoltativo; se si intende esercitarle, però, è necessaria una esplicita previsione statutaria senza indicare necessariamente l’elenco delle stesse ma specificando che esse sono secondarie e strumentali a quelle di interesse generale. In tal caso rispetto alla modalità deliberativa bisogna distinguere due casi: 1) se lo statuto già prevedeva lo svolgimento di attività non riconducibili a quelle previste nell’art. 5 del Codice, allora si tratta di un adeguamento che permette il ricorso alla procedura semplificata; 2) se lo statuto in essere non prevede la possibilità di svolgere tali attività allora la modifica è possibile attraverso il ricorso alla modalità ordinaria prevista (di solito assemblea straordinaria).

Artt. 8-9-10 CTS – Patrimonio e utili

Il Codice dispone come obbligatoria la disposizione prevista dall’art. 8, commi 1,2, per cui il patrimonio dovrà essere destinato allo svolgimento dell’attività statutaria e che debba essere indicato il divieto di distribuire gli utili anche indirettamente.

Anche indicare nello statuto che in caso di scioglimento bisogna devolvere il patrimonio ad altri ETS è contenuto obbligatorio (art. 9).

La previsione dell’art. 10, invece, che permette la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare è facoltativa, pertanto non è applicabile la modalità di adeguamento semplificata.

Artt. 12-32-35-37 – Denominazione

Il Codice dispone per alcune categorie di Enti, tra cui quelli che intendono assumere la qualifica di ODV ed APS, che è obbligatoria l’indicazione nello statuto e l’utilizzo della denominazione “tipica” (ODV, APS, ecc.) mentre è facoltativa, l’ulteriore integrazione nella denominazione o l’utilizzo della locuzione “ente del terzo settore” o dell’acronimo ETS.

Per le ODV e per le APS iscritte negli appositi registri è possibile adeguarsi inserendo direttamente, ove non già presente, la locuzione o l’acronimo ed utilizzando la procedura semplificata per l’adeguamento dello statuto.

Per le ODV e per le APS non iscritte è sempre obbligatorio adeguarsi ma con clausola nello statuto che differisca l’integrazione dell’acronimo che si vuole utilizzare nella denominazione e l’utilizzo nelle comunicazioni, solo dopo l’iscrizione nei relativi registri.

Si precisa, inoltre, che anche per gli ETS che non intendono rientrare in una delle tipologie particolari previste dal Codice (ODV, APS, enti filantropici, cooperative, società di mutuo soccorso) l’inserimento dell’acronimo è obbligatorio ma, anche in tal caso, è possibile farlo con clausola nello statuto che differisca l’integrazione dell’acronimo all’iscrizione nel RUNTS.

Artt. 13-14 – Rendicontazione

Il Codice dispone che sia obbligatoria la previsione statutaria in merito agli obblighi in tema di bilancio d’esercizio e rendicontazione; è possibile in tal senso ricorrere alla procedura semplificata. Rispetto alle disposizioni sulla redazione del bilancio sociale, si tratta di previsione obbligatoria se si sono raggiunte le soglie che ne rendono obbligatoria la redazione, facoltativa se le soglie di legge non sono state superate ma si intende introdurle ugualmente.

Artt. -17-23-24-32-35 – Volontari e soci

Qualora gli statuti non lo prevedano è obbligatorio, per ODV e APS, adeguarli inserendo che per le attività associative ci si deve avvalere prevalentemente del lavoro volontario dei propri associati o degli aderenti agli enti associati. In relazione a quanto previsto dall’articolo 17 del Codice, la circolare esplicita che è obbligatorio, altresì, rimuovere qualsiasi disposizione statutaria non conforme alle previsioni di legge per gli enti che si avvalgono di volontari.

Per quanto riguarda i soci la circolare chiarisce, intanto, che rispetto al diritto di associati ed aderenti di esaminare i libri sociali, si dovrà adeguare gli statuti prevedendo modalità di esercizio di tale diritto.

Inoltre per ODV e APS è facoltativo (quindi da deliberare con procedura non semplificata), se non già previsto nello statuto, l’adeguamento rispetto alla disposizione di poter associare altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro; mentre è obbligatorio ricorrere all’adeguamento qualora la previsione esista già nello statuto e vi sia la necessità di riallineare le disposizioni con quelle previste dalla legge (in tal caso si può ricorrere alla procedura semplificata).

E’ obbligatorio, invece, per le APS prevedere nello statuto che non vi siano limiti e discriminazioni nell’accesso alla vita associativa.

Vi sono poi una serie di previsioni normative che fanno parte delle disposizioni derogabili e si possono, pertanto, deliberare con modalità semplificata; ci si riferisce alle norme che riguardano la procedura di ammissione soci, il momento a partire dal quale si acquisisce il diritto di voto, l’esercizio del diritto di voto a mezzo delega.

Sono, invece, facoltative le norme che riguardano l’esercizio del diritto di voto con modalità telematica e l’attribuzione del voto plurimo; queste previsioni, qualora si intenda inserirle nello statuto, vanno deliberate con modalità non semplificata.

Artt. 24-25-26-30 – Organi sociali

Se lo statuto attuale non prevede tutti i compiti dell’assemblea elencati al comma 1, art. 25, è obbligatorio procedere all’adeguamento; si tratta di una previsione rientrante nelle disposizioni derogabili quella che, invece, prevede la possibilità di derogare alle competenze dell’assemblea per gli enti che hanno più di 500 associati; in entrambi i casi può utilizzarsi la procedura di delibera semplificata. E’ facoltativa, invece, la possibilità di istituire le assemblee separate, art. 24, comma 5 (procedura ordinaria).

Sono disposizioni obbligatorie quelle che riguardano funzioni, composizione e funzionamento dell’organo amministrativo così come la norma riferita al potere di rappresentanza generale ed al regime di pubblicità delle nomine stesse; mentre le disposizioni che riguardano i requisiti degli amministratori e l’eventuale presenza di soggetti con diritto di nomina sono previsioni di natura facoltativa e pertanto gli eventuali adeguamenti in tal senso richiedono il ricorso alla procedura ordinaria.

Rispetto alla disciplina dell’organo di controllo, è obbligatoria la previsione che l’organo di controllo e del revisore debba essere istituito al superamento delle soglie dimensionali stabilite dal Codice; se, tuttavia, si vuole prevedere l’organo anche al di sotto delle soglie minime richieste dalla legge, l’adeguamento è da intendersi facoltativo; così come ha natura facoltativa la previsione secondo la quale associazioni e fondazioni possono attribuire all’organo di controllo la revisione legale dei conti; in questi ultimi due casi sarà l’assemblea straordinaria a deliberare la modifica statutaria.

Art. -41 – Reti associative

Il Codice prevede la possibilità per le reti associative, di svolgere una serie di attività aggiuntive elencate al comma 3 dell’art. 41; questa previsione, precisa la circolare, è facoltativa quindi attivabile senza la possibilità di ricorrere alla procedura semplificata. Rispetto invece alle previsioni che riguardano l’adeguamento dell’ordinamento interno (al comma 7), che è previsione obbligatoria, e a quelle che riguardano i diritti di voto, le deleghe e le competenze dell’assemblea (commi 8,9,10), che sono previsioni derogatorie, è possibile applicare la procedura di delibera semplificata.

Art. 98 – Trasformazione, fusione e scissione

Si tratta di una nuova disposizione che il Codice del Terzo Settore prevede di inserire nel Codice civile che ha ad oggetto le operazioni di trasformazione, fusione e scissione tra fondazioni ed associazioni e viceversa. Tale disposizione trova applicazione salvo che lo statuto non disponga diversamente; si tratta, quindi, di una disposizione derogabile che in quanto tale trova la possibilità di adeguamento tramite il ricorso all’assemblea ordinaria.

Per eventuali approfondimenti è possibile contattare gli uffici del CSV di Crotone.
Visualizza o scarica la circolare
circolare_ministero_20_27-12-2018

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