Si rammenta che il prossimo 28 febbraio è il termine ultimo per adempiere agli obblighi imposti dalla legge 124/2017 art. 1 commi 125 e ss., in materia di trasparenza e pubblicità a cui devono assolvere una serie di soggetti, tra cui le associazioni, le fondazioni e tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus. In particolare, come meglio precisato dalla circolare Ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019, entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire da quest’anno, i soggetti obbligati dovranno pubblicare sui propri siti internet o sui portali digitali (intendendo per questi anche la propria pagina Facebook), delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00. Tale limite è da intendersi in senso cumulativo, cioè al totale dei vantaggi pubblici e non alla singola erogazione. L’obbligo, pertanto, scatta nel momento in cui il totale dei singoli vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a € 10.000,00 ed andranno pubblicate le informazioni relativamente a ciascun vantaggio ricevuto.
Dovranno considerarsi anche i vantaggi economici ricevuto sotto forma di risorse strumentali quali, per esempio, un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile. Anche le somme percepite a titolo di cinque per mille rientrano in questo obbligo di informazione che si aggiunge, dunque, a quello di redigere l’apposito rendiconto.
Le informazioni da pubblicare riguardano i seguenti elementi: denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; denominazione del soggetto erogante; somma incassata (per ogni singoli rapporto giuridico sottostante); data di incasso; causale.
A tal fine è possibile utilizzare, a titolo esemplificato, il modello scaricabile a questo link. In allegato la circolare MLPS n. 2 dell’11 gennaio 2019.
circolare-ministeriale-n-2-del-11012019_1