Coronavirus, permessi di soggiorno e documenti in scadenza. Cosa prevede la legge?

Un vademecum di Caritas ricostruisce le disposizioni di legge per il periodo dell’emergenza Covid19. E aiuta le persone straniere a orientarsi nel difficile percorso della burocrazia.

ROMA – I permessi di soggiorno e i documenti di identità in scadenza sono stati prorogati per l’emergenza coronavirus. Nei vari dpcm che si sono susseguiti in queste ultime settimane, infatti, il Governo ha inserito anche disposizioni che riguardano i cittadini stranieri, che sono state ricostruite in un vademecum di Caritas Roma.

Il primo decreto legge n. 9/2020 del 2 marzo scorso emanato in riferimento all’emergenza Covid 19 all’articolo 9 stabiliva la sospensione per 30 giorni (dal 2 al 31 marzo) i termini per la conclusione dei procedimenti dell’Autorità di pubblica sicurezza che riguardano (tra gli altri) i permessi di soggiorno dei cittadini stranieri. Inoltre, stabilisce che sono sospesi, per il medesimo periodo di 30 giorni, i termini per la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno o di dichiarazione della presenza (entrati in esenzione del visto). Successivamente, il 9 marzo, con questa circolare il Ministero dell’Interno ha disposto la chiusura degli Uffici immigrazione delle questure  i quali, tuttavia, rimangono aperti per la ricezione delle richieste di riconoscimento della protezione internazionale e in teoria per le espulsioni nei casi in cui queste ultime siano concretamente eseguibili nell’attuale situazione di emergenza da Covid19. Novità sono poi state inserite nel decreto legge del 17 marzo 2020, detto Cura Italia. All’articolo 103 sono stati definiti i termini dei procedimenti amministrati pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente, che ricominceranno a decorrere dal 15 aprile. E quindi, anche i procedimenti che riguardano i cittadini stranieri vale la stessa data (non più il 31 marzo) L’articolo 103 parla anche della validità dei permessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, che ora restano validi fino al 15 giugno 2020.

Il successivo articolo 104  stabilisce la validità dei documenti di identità in scadenza dal 17 marzo 2020 che resteranno validi fino al 31 agosto 2020. Pertanto il permesso di soggiorno in quei casi in cui valga come documento di riconoscimento ai sensi del suddetto d.p.r. 445/2000 (natura ribadita anche dall’art. 4, co. 1 d.lgs. 142/2015, riformato dal DL n. 118/2018: “Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.) ha validità come documento di riconoscimento anche se scaduto fino al 31 agosto.

Il vademecum di Caritas Roma ha al suo interno anche alcuni consigli per gli operatori che devono interfacciarsi con le persone straniere. Se la persona ha un permesso di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile si può ritenere che i permessi di soggiorno siano prorogati per legge fino al 15 giugno e si può chiedere il rinnovo senza conseguenze dopo quella data. “È possibile tranquillizzare le persone sul fatto che non è necessario rischiare uscendo per recarsi in posta o alla questura perché la norma attualmente in vigore estende di molto la durata – si legge-. È necessario verificare cosa accadrà in sede di conversione del decreto entro il 16 maggio ma, al momento, il rinnovo dovrà essere richiesto a partire dal 16 giugno 2020. Se permesso di soggiorno è scaduto prima del 31 gennaio 2020 ed è stato chiesto il rinnovo si ricorda che i termini per l’amministrazione per qualsiasi decisione sono sospesi fino al 15 aprile (termine che potrebbe essere prorogato) quindi, anche se per Circolare del Ministero le questure al momento sono chiuse solo fino al 31 marzo, è importante informare le persone che fino al 15 aprile è assolutamente inutile recarsi in questura perché non procederà ad alcun rinnovo. “È importante ricordare che il cittadino straniero in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso in possesso dalla ricevuta di richiesta è a tutti gli effetti regolare e gode di tutti i diritti connessi. Se le persone avevano appuntamenti in questura in questo periodo e fino al 15 aprile l’appuntamento deve ritenersi rinviato a data successiva”.

Nel caso poi di persone con permesso di soggiorno scaduto prima del 31 gennaio e non rinnovato. Le norme non specificano nulla. “Ricordiamo però che per il Testo Unico in materia di immigrazione nessuno è espellibile prima che sia decorso il termine di 60 giorni dalla scadenza del permesso – sottolinea il vademecum -. Tuttavia ove possibile è bene provvedere successivamente al 15 aprile a richiedere il rinnovo e/o a manifestare la volontà di richiederlo”.

Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale, come chiarito anche dalla circolare del ministero, le questure anche in questo periodo di assoluta emergenza rimangono aperte per la manifestazione della volontà di protezione internazionale. “L’esercizio del diritto a chiedere protezione è un diritto fondamentale da cui discende la possibilità di accedere al godimento di molti altri diritti ed è per questa ragione che non può essere limitato – spiega il vademecum -. Si ricorda che il diritto all’accoglienza del richiedente protezione internazionale sorge per legge dal momento della manifestazione della volontà.

Per le Persone che abbiano già fatto domanda di protezione internazionale e siano richiedenti, al momento sono sospese le audizioni in sede di Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. in caso di richiedenti che avevano l’audizione fissata in questo periodo la raccomandazione è quella di rassicurarli comunicando loro che le nuove date saranno chiaramente fissate non appena possibile”.

Le persone che ricevono un provvedimento di diniego della richiesta di protezione internazionale hanno più tempo per poter fare ricorso.  I termini per impugnare i provvedimenti di diniego (30 o 15 giorni a seconda dei casi) sono stati infatti sospesi dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Quindi se ad esempio la persona ha ricevuto un provvedimento di diniego il 16 marzo, i termini per fare ricorso inizieranno il 16 aprile. “Tuttavia, in generale, è bene rivolgersi quanto prima ad un legale affinché questo possa organizzarsi con anticipo nella predisposizione della difesa” specifica Caritas. Infine per le persone che devono richiedere il primo rilascio del permesso dopo l’ingresso regolare, i termini per l’amministrazione per qualsiasi decisione e richiesta relativa al permesso di soggiorno, compresa quella relativa al rilascio del primo permesso,  è sospesa fino al 15 aprile (termine che potrebbe essere prorogato) quindi, anche se per Circolare del Ministero le questure al momento sono chiuse solo fino al 31 marzo, è importante dire che comunque fino al 15 aprile è assolutamente inutile recarsi in Questura perché la Questura probabilmente non procederà ad adottare alcuna decisione. La persona che ha fatto ingresso regolarmente sul territorio è a tutti gli effetti regolare nel soggiorno con il solo visto e, se si tratta di un ingresso per turismo, non è neppure necessario effettuare la dichiarazione di presenza poiché sarà sufficiente, fino al 15 aprile, il solo timbro sul passaporto. Per le persone che abbiano in corso procedure amministrative di ricongiungimento familiare si dovrà ritenere che anche questi termini sono per l’amministrazione sospesi. È possibile, dunque, che in questo periodo le procedure subiranno ulteriori ritardi e chi aveva un appuntamento fissato in questo periodo non debba recarsi presso i competenti uffici.

Fonte: Redattore Sociale

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