L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità per accedere al 5 per mille 2020; nessuna novità rispetto alle modalità di accesso al beneficio che sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.
E’ stato pubblicato, dunque, l’elenco permanente degli iscritti 2020 che integra e aggiorna quello dell’anno 2019 sulla base delle richieste di cancellazioni pervenute dagli enti e sulla base dei controlli effettuati dalle amministrazioni competenti.
Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2020 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.
Chi sono gli enti ammessi al beneficio?
Il d.lgs. 111/2017 ha riformato l’istituto del 5 x mille, tuttavia non essendo ancora operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e mancando il decreto attuativo che completa la disciplina, restano sostanzialmente invariati gli enti che potranno accedere al beneficio. Il 5 x mille 2020, pertanto, potrà essere destinato alle seguenti finalità:
sostegno degli enti del volontariato
In attesa del RUNTS si considerano enti del volontariato:
organizzazioni di volontariato – tutti quegli enti che al momento dell’iscrizione risultano iscritte nei registri regionali e provinciali
Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – iscritte all’Anagrafe delle ONLUS
cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991
organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse
enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università
finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (DPCM 28/07/2016) e al sostegno degli enti gestori delle aree protette (DL n. 148 del 16/10/2017) ed è stato introdotto con DPCM 22 marzo 2019 il sostegno agli enti gestori delle aree protette
Per chi è al primo anno di iscrizione?
Gli enti del volontariato non presenti nell’elenco permanente degli iscritti trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando la specifica modulistica.
La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 7 maggio 2020. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
I legali rappresentanti degli enti iscritti devono spedire entro il 30 giugno 2020 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali , riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2020” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Cosa fare in caso di errori o modifiche nell’elenco?
Se si rilevano degli errori o intervengono delle variazioni nei dati contenuti nell’elenco permanente degli iscritti (denominazione, provincia, indirizzo, ecc.), queste possono essere fatte valere, entro il 20 maggio di ogni anno, dal legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Anche i nuovi iscritti che rilevino degli errori negli elenchi che saranno pubblicati in via provvisoria entro il 14 maggio 2020, potranno entro il 20 maggio, richiedere le dovute variazioni.
Che fare se cambia il rappresentante legale?
Qualora vari il rappresentate legale, la dichiarazione sostitutiva presentata perde la sua efficacia; pertanto il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo, allegando anche una copia del documento del nuovo rappresentante legale dell’ente.
La nuova dichiarazione sostitutiva deve essere inviata all’amministrazione competente per categoria, nei termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010, ossia entro il 30 giugno di ogni anno.
In particolare, gli enti iscritti nell’elenco permanente 2020 devono trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all’amministrazione competente per categoria nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno (entro il 30 giugno per il 2020), sia variato il rappresentate legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata (per il 2016 e/o per il 2017), ferma restando la domanda telematica già trasmessa negli anni precedenti. È disponibile il modello Dichiarazione sostitutiva variazione rappresentante legale per la comunicazione degli enti che abbiano variato il rappresentante legale, da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante legale.
Per coloro che dimenticano di iscriversi o omettono qualche documento?
Possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille anche gli enti che non abbiano effettuato l’iscrizione al contributo nei termini o abbiano omesso l’invio di qualche documento nei termini sopra richiamati purché presentino le domande di iscrizione e provvedono alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2020, versando un importo pari a 250 euro tramite F24 ELIDE.
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione. All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
Revoca iscrizione da elenco permanente iscritti
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell’ente è tenuto a sottoscrivere e trasmettere all’amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell’iscrizione.
Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del DPCM 23 aprile 2010.
Gli enti del volontariato devono trasmettere la revoca dell’iscrizione alla Direzione Regionale competente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante legale.
Scadenzario del 5 per mille 2020 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche
Descrizione |
Enti del volontariato |
Associazioni sportive dilettantistiche |
Inizio presentazione domanda d’iscrizione |
1 aprile 2020 |
1 aprile 2020 |
Termine presentazione domanda d’iscrizione |
7 maggio 2020 |
7 maggio 2020 |
Pubblicazione elenco provvisorio |
14 maggio 2020 |
14 maggio 2020 |
Richiesta correzione domande |
20 maggio 2020 |
20 maggio 2020 |
Pubblicazione elenco aggiornato |
25 maggio 2020 |
25 maggio 2020 |
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva |
30 giugno 2020 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate |
30 giugno 2020 agli uffici territoriali del Coni |
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali |
30 settembre 2020 |
30 settembre 2020 |
Per eventuali approfondimenti è possibile contattare gli uffici del CSV di Crotone.
CIRCOLARE DEL 17 APRILE 2020