Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020, n. 125, il nuovo Dpcm, con cui si proroga lo stato d’emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità.
Dall’8 ottobre 2020 è obbligatorio di avere sempre con sé mascherine, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Dall’obbligo restano esclusi:
i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
i bambini di età inferiore ai sei anni;
coloro che hanno patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Rimane fermo anche l’incentivo allo smart working per tutti i lavori che possano applicarlo, previsto dalle vigenti disposizioni.
Nello specifico, il Decreto-legge prevede lo slittamento al 31 ottobre 2020 dei termini entro i quali inviare le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga collegati all’emergenza da COVID-19, nonché i termini per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, già prorogati dal Decreto Agosto.
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020, n. 125
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