Si fornisce riscontro con la presente ad alcuni quesiti formulati in merito ai limiti del sindacato
degli uffici preposti circa gli adeguamenti statutari al d.lgs. 117/2017 effettuati da enti iscritti ai registri regionali nelle more dell’attivazione del RUNTS.
In particolare i quesiti proposti riguardano la tematica della verifica da parte degli Uffici regionali della regolarità in merito alla costituzione e allo svolgimento delle assemblee previste per gli adeguamenti statutari effettuati dagli enti ai sensi dell’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore; se gli uffici possano o meno verificare ad esempio la soggezione ai vincoli imposti dallo statuto con riferimento al rispetto dei quorum previsti per la prima e per la seconda convocazione; se attenga o meno alla competenza degli uffici verificare che l’eventuale inserimento di clausole facoltative non sia avvenuto con delibera dell’assemblea ordinaria e se in tale caso l’Ufficio possa ritenere non valida l’assemblea o addirittura richiederne la ripetizione; se qualora il verbale di assemblea sia redatto da un notaio tale circostanza consenta all’Ufficio, ipso jure, di ritenere soddisfatte le condizioni di legittimità dell’assemblea stessa.
Sui temi sopra esposti, in ragione della loro portata generale, è stato sviluppato un confronto
con le altre amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Al riguardo, occorre preliminarmente precisare che si ritiene che la competenza interpretativa
della scrivente sia chiamata ad esercitarsi con riferimento al d.lgs. n.117/2017, ferma restando
l’autonomia delle amministrazioni regionali che restano titolari dei propri procedimenti e che
adotteranno le proprie decisioni tenendo conto anche delle disposizioni regionali attuative delle leggi n.266/1991 e n.383/2000 fino alla loro definitiva abrogazione per effetto dell’avvio del RUNTS, secondo quanto previsto dagli articoli 101 comma 2 e 102 comma 4 del decreto legislativo sopra citato.
Ai fini della disamina nel merito delle questioni prospettate, si ritiene che l’attività di verifica
dell’avvenuto adeguamento degli statuti al Codice debba essere condotta da parte degli uffici del RUNTS assumendo il criterio interpretativo incentrato sulla distinzione tra i profili privatistici relativi al rapporto associativo e quelli pubblicistici attinenti più propriamente alla verifica da parte delle amministrazioni preposte dei requisiti degli enti ai fini dell’iscrizione del RUNTS e quindi della sottoposizione al peculiare regime giuridico proprio di dette organizzazioni (anche in forma di perfezionamento dell’iscrizione degli enti i cui dati hanno costituito oggetto di trasmigrazione dai registri preesistenti ai sensi dell’articolo 54 del Codice).
Le disposizioni recate dall’articolo 101 comma 2 del Codice costituiscono l’espressione della
volontà del legislatore di contemperare al meglio differenti esigenze:
– il rispetto del principio di democraticità che caratterizza gli enti del Terzo settore, in ossequio al quale la modifica degli statuti richiede, in linea generale, l’approvazione da parte di una
maggioranza qualificata;
– agevolare per specifiche categorie di enti (ODV e APS) la transizione dall’iscrizione nei
preesistenti registri al nuovo sistema di registrazione.
A tal fine, in relazione alle clausole cd. “facoltative” (per l’individuazione delle quali si fa rinvio
ai chiarimenti e all’esaustiva disamina di cui alla circolare n. 20/2018, consultabile alla pagina web https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Circolare-ministeriale-n20-del-27122018.pdf) – che una volta inserite nello statuto divengono comunque vincolanti per i soci – il legislatore non si discosta dal principio generale che affida ad una maggioranza rafforzata qualunque modifica statutaria; per i cd. “adeguamenti obbligatori”, necessari per consentire il passaggio al nuovo Registro, o per quelli (comunque preindividuati dalla legge) che espressamente introducono una deroga alle nuove disposizioni, consente in via eccezionale e solo per un limitato arco temporale, individuato dalla legge, allo scadere del quale si riespande appieno la norma generale sopra richiamata, il ricorso all’assemblea ordinaria, modalità tipica ad es. dell’approvazione annuale del bilancio di esercizio.
Una volta ribadita la portata della norma sopra indicata, tuttavia, occorre chiarire che essa è
volta a garantire i profili interni del rapporto associativo, ovvero il configurarsi dei diritti, dei doveri e delle relazioni tra i soci alla luce delle regole che essi si sono dati come integrate dalle disposizioni di legge, non la relazione tra l’associazione come ente collettivo e la pubblica amministrazione chiamata a verificare le condizioni per l’iscrizione dell’associazione (o più in generale dell’ente) al RUNTS, vale a dire la conformità dei contenuti statutari al Codice, ovvero il conformarsi degli assetti organizzativi dell’ente alle caratteristiche di un ETS.
Da tale premessa consegue, ad avviso della scrivente, che gli Uffici del RUNTS (ed eventualmente quelli attualmente gestori dei registri attuali della promozione sociale e del volontariato) non potrebbero essere chiamati a verificare e quindi ad asseverare la regolarità della costituzione delle assemblee (profili che possono riguardare, tra l’altro, l’osservanza delle norme riguardanti la convocazione degli organi assembleari o l’effettiva presenza dei soci in numero sufficiente alla loro costituzione) né a maggior ragione estendere il loro sindacato valutativo sull’idoneità dell’organo come costituito ad approvare lo statuto nel testo modificato che viene loro sottoposto dal rappresentante dell’ente, dal notaio, nei casi previsti, o dal rappresentante della rete associativa; essi dovranno invece concentrare le verifiche sulla conformità finale del testo statutario al Codice, in linea con quanto espresso nell’articolo 47, comma 2 del Codice, che individua l’oggetto della verifica nella sussistenza delle condizioni previste dal Codice medesimo per la costituzione dell’ente quale ETS. Tale orientamento, oltre che affondare le sue radici nel profilo sistemico del Codice, è sorretto altresì dal dato letterale, ove si consideri che né il Codice né il D.M. attuativo del 15 settembre 2020 menzionano
le delibere di approvazione degli statuti o delle modifiche statutarie tra i documenti da acquisire (a differenza di quanto richiesto in sede di iscrizione al RUNTS, ove l’articolo 8, comma 5, lettera c) espressamente prevede che l’allegazione alla domanda di iscrizione dell’ultimo o degli ultimi due bilanci consuntivi approvati sia accompagnata dalla presentazione delle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione).
La differente lettura estensiva del sindacato degli uffici del RUNTS, atto ad involgere anche
profili riguardanti la regolarità formale delle delibere statutarie, genererebbe un effetto di
trascinamento tutt’altro che secondario: ad esempio, singoli soci delle associazioni iscritte, sulla base di un eventuale presunto potere di intervento degli uffici del RUNTS, potrebbero rivolgersi a questi ultimi segnalando un’ asserita inosservanza delle previsioni statutarie o legislative riguardanti le modalità di convocazione, riunione, deliberazione degli organi assembleari; o l’inidoneità delle maggioranze raggiunte rispetto alla tipologia di modifiche effettuate allo statuto; ovvero l‘assunzione da parte degli organi sociali di delibere in contrasto con le disposizioni statutarie: tutte questioni che non attengono alla competenza degli uffici del RUNTS.
Considerato che le norme (di legge o statutarie) che regolano la possibilità e le modalità per
modificare gli statuti sono poste a garanzia dei soci e costituiscono in capo a questi ultimi veri e propri diritti nei confronti degli altri soci e degli organi sociali, la sede opportuna per la tutela di detti diritti, qualora vengano lesi dalla mancata osservanza delle norme di legge o statutarie, non può che ritenersi quella giurisdizionale civile, che i soci stessi o gli altri organi sociali potranno adire nei casi previsti.
Infine, quanto ai casi in cui per modificare lo statuto, l’associazione ricorra all’operato del
notaio, al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 22 del Codice che ne prevede espressamente
l’intervento, deve osservarsi che i controlli effettuati dal professionista e le responsabilità connesse non attengono ai profili qui in trattazione ma alle norme che disciplinano direttamente l’ufficio notarile.
Nota-3877-del-19032021-differenziazione-quorum-assembleari-verifiche-Uffici-RUNTS