Con 312 sì, 64 no e 26 astenuti il provvedimento, dopo l’ok senza modifiche di Montecitorio, diventa legge. Ecco cosa prevedono le norme contenute nei 10 articoli che formano il ddl: fondo assistenza, trust e sgravi
L’aula della Camera ha approvato il ddl sul ”Dopo di noi” in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare, con 312 si”, 64 no e 26 astenuti. A favore hanno votato Pd, Ap, Forza Italia, Scelta civica, Democrazia solidale-Cd, Cor, Psi. Astensione da Sinistra italiana. Su twitter la deputata M5s Giulia Di Vita, ha scritto prima del voto in aula: “Il ”solito” M5s dice no anche al falso #dopodinoi. E direi! Le famiglie povere con disabili a carico vengono sempre lasciate indietro”. Il provvedimento, dopo l’ok senza modifiche di Montecitorio, e’ legge. Queste alcune delle norme contenute nei 10 articoli che formano il ddl.
L’articolo 1 del ddl descrive le finalita’ del provvedimento: “La legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perche” gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata gia” durante l”esistenza in vita dei genitori”. Su questo, l’articolo 3 stabilisce che “è’ istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l”assistenza alle persone con disabilita” grave prive del sostegno familiare. La dotazione del Fondo è determinata in 90 milioni di euro per l”anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l”anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
L’articolo 4, indica le finalità del Fondo che sono quelle di “attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarita” in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (…) al fine di impedire l”isolamento delle persone con disabilita” grave”.
L’articolo 5 interviene sulla “detraibilita” delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilita” grave”. E stabilisce che “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilita” grave”.
L’articolo 6, riguarda l’istituzione di Trust e i vincoli di destinazione. “I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, sono esenti dall”imposta sulle successioni e donazioni”. Le esenzioni e le agevolazioni “sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali perseguano come finalita” esclusiva l”inclusione sociale, la cura e l”assistenza delle persone con disabilita” grave, in favore delle quali sono istituiti”.
L’articolo 7, riguarda le campagne informative che la Presidenza del Consiglio dei ministri avvierà, “al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge”. Infine, l’art. 8 stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovra” trasmettere “alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge”.